Diritto all’oblio su Google, un interessante provvedimento del Garante
4 Febbraio 2022
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Il diritto all’oblio è quel il potere di disporre dei propri dati personali, nel senso di poter scegliere e richiedere la cancellazione dei dati o anche del proprio nome addirittura sui motori di ricerca, o ancora la rimozione di articoli e notizie in internet che hanno dominio pubblico e che riguardando il soggetto interessato. In questo senso quando ci si accosta alla sfera della privacy di un soggetto, e soprattutto nella ipotesi in cui si utilizzi l’espressione diritto all’oblio, si fa riferimento alla facoltà dell’interessato ad essere dimenticato o non essere più collegato ad una determinata notizia che lo riguarda, la quale può creargli disagio. Il Garante Privacy, autorità competente alla verificazione del rispetto delle norme sulla privacy e sul codice in materia di dati personali, può essere chiamato in causa attraverso la compilazione di un reclamo, proprio per la richiesta di rimozione delle informazioni ovvero la deindicizzazione dei dati personali.
Provvedimento del Garante Privacy: la vicenda
La vicenda origina dal fatto che l’interessato lamentava il pregiudizio derivante dalla permanente reperibilità di informazioni sbagliate e obsolete, intese nell’anno 2015 e 2018. Invero, lo stesso chiariva che una parte di quegli articoli pregiudizievoli erano reperibili sul web attraverso specifiche URL e riguardavano una vicenda giudiziaria nella quale l’interessato della contestazione in cui era parte, in qualità di persona offesa, un noto personaggio dello spettacolo conclusasi nel 2017 con una sentenza di non luogo a procedere nei confronti del reclamante per intervenuta prescrizione.
Le notizie obsolete, perché cancellarle secondo la legge
Chiariamo in questo paragrafo quali sono alcuni dei fattori più comuni che portano alla decisione di rimuovere pagine con notizie obsolete sono elencati di seguito:
-Evidente assenza di pubblico interesse.
-Dati sensibili. In questo senso verranno rimosse le pagine che hanno contenuti che riguardano unicamente informazioni relative a salute, sessualità, razza, etnia etc.
-Contenuti relativi a minorenni. Questi ultimi intesi non solo nel senso di siti web aventi contenuti che riguardano minorenni, ma anche quelle pagine che contengono reati minori commessi quando il richiedente era ancora minorenne.
-Condanne scontate, proscioglimenti o assoluzioni per reati. Quest’ultimo fattore, soprattutto laddove il richiedente sia stato prosciolto o assolto con formula piena (ai sensi dell’art. 530 c.p.p.), è stato poi positivizzato nella riforma Cartabia, snellendo così il procedimento per la deindicizzazione di contenuti obsoleti da Google.
Google aveva rimosso i contenuti, perché agire?
Stante il contraddittorio e la risposta negativa da parte del browser di non poter cancellare le notizie poiché il personaggio coinvolto aveva fama pubblica, e dunque sussisteva l’interesse storiografico il Colosso americano aderiva, altresì alla richiesta di rimozione. Sul punto, lo stesso, chiariva di aver rimosso le URL relative all’inchiesta c.d. “Mafia Capitale” e di avere pertanto disposto il blocco dalle versioni europee dei risultati di ricerca “per le query correlate al nome del reclamante”. Tuttavia, Google specificava che di non poter invece adottare alcun provvedimento con riguardo ad altre restanti URL poiché “trattandosi di contenuti recenti, pubblicati da giornalisti e riferibili a precedenti di rilevanza penale attinenti alla vita professionale del sig. XX”. Ovviamente l’interessato chiedeva la rimozione di tutte le URL, così propone reclamo all’Autorità preposta.
La decisione del Garante
Lo stesso garante in riferimento alle URL per le quali Google non aveva provveduto chiarisce che la la pagina dell’articolo, anche se riferita ad un articolo pubblicato in epoca recente 2018, riporta solo un piccolo estratto, nel quale non è presente il nome dell’interessato reclamante, anche perché il testo integrale dell’articolo risulta essere visibile ai soli abbonati alla testata. In questo senso a tal riguardo il Garante tiene conto del fatto che, “a seguito della presentazione di un altro reclamo proposto in data successiva da un soggetto diverso coinvolto nella medesima vicenda, il titolare del trattamento ha invece provveduto ad adottare misure manuali finalizzate ad impedire il posizionamento della pagina collegata all’URL sopra indicato tra i risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato”. Per questi motivi, sulla scorta di quanto asserito, il Garante dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione di alcuni URL, e della inidoneità di presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità.