Cancellare notizie da internet: un approfondimento della Sentenza Costeja
8 Novembre 2021
Cancelliamo
i Dati Indesiderati
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Preliminarmente è bene chiarire cosa si intenda per diritto all’oblio e quando è stato introdotto.
Invero, la introduzione del diritto all’oblio risale alla normativa di cui all’articolo 17 del RGPD, che tiene conto del diritto di richiedere la deindicizzazione stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea con la sentenza c.d. Costeja.
La sentenza Costeja è stata pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea, da ora CGUE, il 13 maggio 2014 e ha dichiarato che un interessato ha la facoltà di chiedere al fornitore del motore di ricerca, di rimuovere notizie pregiudizievoli, obsolete e non aggiornate nonché link verso pagine web dall’elenco di risultati, anche definite query, che appare nei suggerimenti successivamente all’immissione nella barra apposita di parole chiave e dati, quali nome e cognome di un soggetto.
Successivamente alla pronuncia di cui si parla, gli interessati ad ottenere la cancellazione o la deindicizzazione dei loro dati personali dai motori di ricerca, appaiono essere maggiormente consapevoli del loro diritto di cancellazione. Sul punto è stato osservato che le Autorita? di controllo, quale Garante Privacy, hanno avuto un aumento del numero di reclami riguardanti il rifiuto da parte dei fornitori di motori di ricerca per la deindicizzare di link lesivi.
La questione relativa alla responsabilità del gestore di un motore di ricerca
Operata questa breve premessa approfondiamo il tema della responsabilità del gestore di un motore di ricerca sul web in merito al trattamento da lui compiuto sui dati personali degli utenti che appaiono su pagine web pubblicate da terzi. La Direttiva 95/46/CE dell’Unione Europea ha come obiettivo quello di proteggere i diritti fondamentali delle persone fisiche proprio rispetto al trattamento dei dati personali.
Il fatto storico rilevante della sentenza Costeja
Per esemplificare la questione si voglia tenere presente il caso da cui scaturisce il comunicato stampa nr. n. 70/14: dopo aver effettuato una ricerca partendo dal nome di un soggetto, l’elenco di risultati mostra un link verso una pagina web contenente informazioni sulla persona in questione, ebbene nel caso di specie l’interessato puo? rivolgersi direttamente al gestore oppure, laddove quest’ultimo non dia seguito alla domanda, può adire direttamente le Autorita? competenti al fine di ottenere la soppressione di tale link dall’elenco di risultati. Tale pronuncia che oggi tutti conoscono come il caso emblematico Gooogle Spain, o sentenza Costeja, origina dalla richiesta di reclamo del Sig. Mario Costeja Gondales all’Agenzia spagnola di protezione dei dati, in acronimo AEPD, contro un quotidiano molto famoso nella regione della Catalogna, La Vanguardia Ediciones SL e contro Google Spain. Costeja lamentava che laddove si inserisse il proprio nome nel motore di ricerca Google, l’elenco dei risultati mostrava alcuni link che rimandavano a nr. 2 pagine del quotidiano citato, aventi data gennaio e marzo 1998. Ebbene, queste pagine, segnalavano una vendita all’asta di alcuni immobili, la quale veniva organizzata a seguito di un pignoramento eseguito per la riscossione coattiva di crediti previdenziali nei confronti del ricorrente.
Le richieste del Sig, Costeja a Google
Le richieste che il sig. Costeja Gonza?lez in ordine alla vicenda di cui veniva reso protagonista erano, in primo luogo l’ordine nei confrotni del quotidiano La Vanguardia di cancellare o quantomeno modificare le pagine di cui al paragrafo precedente; questo al fine di rimuovere i propri dati personali. Ulteriore richiesta era quella nei confronti del colosso Google Spain. Che aveva ad oggetto l’eliminazione dei propri dati personali, in modo che fossero rimossi dai i risultati di ricerca, c.d. query, e non figurassero piu? nei link del quotidiano. La ragione di tali richieste era chiaramente quella che il pignoramento e la relativa menzione dello stesso era ormai priva di qualsiasi rilevanza, la notizia assolvesse più la funzione di pubblica informazione per la collettività, anzi creava solo un pregiudizio alla reputazione web dell’interessato.
La determinazione dell’Agenzia spagnola di protezione dei dati
Il reclamo da un lato veniva respinto nei confronti del quotidiano online La Vanguardia, ritenendo l’Autorità che “l’editore avesse legittimamente pubblicato le informazioni in questione”, tuttavia veniva accolto nella parte in cui si ordinava a Google di rimuovere le informazioni. Ebbene, a fronte di ciò Google Google Spain e Google Inc. proponevano ricorso, ben due, dinanzi all’Audiencia Nacional, chiedendo la loro volta l’annullamento della decisione dell’AEPD. È proprio in tale contesto che il giudice competente sottoponeva una serie di questioni alla Corte di giustizia.
Cosa dice la Corte in merito al caso Costeja
Le operazioni di indicizzazione, raccolta organizzazione e registrazione dei dati personali degli utenti vengono devono necessariamente essere qualificate quale “trattamento”, prescindendo dal fatto che il gestore del motore di ricerca applichi tali operazioni anche ad altri tipi di informazioni diverse dai dati personali, anche avverso informazioni già pubblicate. Ancora, la Corte afferma che il gestore del motore di ricerca è il responsabile del trattamento de quo, dato che e? proprio egli stesso a determinarne le finalità e gli strumenti del trattamento. Orbene il gestore del motore di ricerca è vincolato, in presenza di determinate condizioni, a cancellare, dalle query di ricerca i link pregiudizievoli contenenti anche in siti terzi.
Le ragioni del ragionamento della Corte di Giustizia Europea
La ratio che ha portato la Corte ad una simile decisione è insita nella circostanza che le informazioni, di qualsiasi genere, “toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della vita privata e che, in assenza del motore di ricerca, esse non avrebbero potuto, o soltanto difficilmente avrebbero potuto, essere connesse tra loro”.
Il bilanciamento di contrapposti interessi
Nonostante la ragionevolezza della domanda, la Corte si premura di chiarire che gli interessi in gioco, da un lato il diritto all’oblio ed alla cancellazione di notizie obsolete e pregiudizievoli per l’interessato, e dall’altro il diritto alla pubblica informazione della collettività, devono essere bilanciati a tal punto che si dovrà decidere, in casi analoghi sempre caso per caso. A tale proposito l’interessato puo? rivolgere questioni allo stesso gestore del motore di ricerca, che deve in tal caso procedere al debito esame della loro fondatezza. allorquando il responsabile del trattamento non dia però seguito a queste richieste, la persona interessata puo? rivolgersi all’Autorita? di controllo o l’Autorità? giudiziaria per sollecitare queste ad effettuare il controllo necessario, che potrebbe concludersi anche con un ordine nei confronti del responsabile ad adottare misure di armonizzazione con gli interessi in gioco.