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Interessante provvedimento in materia di rimozione di notizie da Google

Interessante provvedimento in materia di rimozione di notizie da Google

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Preliminarmente alla disamina dle provvedimento in esame, è utile chiarire i caratteri essenziali  del diritto all’oblio, che viene introdotto dall’art. 17 del GDPR, anche conosciuto come Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali. Siffatto diritto o anche beneficio viene posto in essere nel momento in cui un soggetto vuole essere dimenticato sul web.  La norma con una formulazione abbastanza chiara enuclea le cause alla presenza delle quali l’interessato può vantare il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rimozione delle notizie che gli creano un pregiudizio  sia alla reputazione fisica che online. 

Il provvedimento del Garante quando la notizia è obsoleta

Questi provvedimento del Garante origina dalla vicenda per la quale sarebbe stata definita una certa notizia pregiudizievoli per l’interessato, nonché reclamante, come obsoleta, anacronistica, risalente a 8 anni, e dunque, secondo questi sarebbe stato ampiamente soddisfatta l’esigenza di cronaca giornalistica. Rispetto alla notizia in oggetto, nulla osta alla invocazione del diritto all’oblio ai sensi dell’art. 17 del GDPR, tuttavia il GIP del Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., emetteva nel marzo del 2015 decreto di archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato.  A questo punto cosa è necessario che faccia l’interessato della notizia al fine vedersi riconosciuto il proprio diritto all’oblio?

Uno sguardo alla riforma Cartabia

Nella riforma sul processo penale del 2021, è stato previsto che il diritto all’oblio, si ottenga più velocemente, attraverso la deindicizzazione delle notizie attinenti a procedimenti penali definiti con archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o assoluzione. In questo senso si dice delle operazioni compiute dai motori di ricerca attraverso parole chiave e tag appositi, che organizzano un contenuto, al fine di includerlo nell’indice della barra di ricerca dell’internet, rendendolo così maggiormente visibile agli altri utenti. La reclamante a fronte di ciò inviava una richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto gli URL in pregiudizievoli, che Google rigettava, ritenendo le informazioni in essi contenute come precise e rilevanti sul piano temporale e cronologico.

Cosa ritiene il Garante Privacy

La vicenda continua con il reclamo al Garante nel 2020, tuttavia l’interessato non diceva che alcuni degli URL erano già stati interessati da deindicizzazione e dunque, diceva l’Autorità che “relativamente ad essi non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti.” Mentre, per altri URL indicati in reclamo, al fine di ottenerne la cancellazione si necessita tenere conto dell’esistenza dei presupposti oltre che dell’elemento costitutivo del trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri individuati in specifiche linee guida. Per questi motivi il reclamo veniva rigettato dal Garante con la motivazione che per questi ultimi  URL “non ricorrano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti” mentre per gli altri, la deindicizzazione era già avvenuta.

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