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Una forma del diritto all’oblio, la deindicizzazione

Una forma del diritto all’oblio, la deindicizzazione

By Avv. Ludovica Marano

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Il concetto di diritto all’oblio viene per la prima volta introdotto con la sentenza Costeja del 2014, la quale ha poi dato avvio alla procedura legislativa che ha portato all’emanazione del regolamento UE/679/2016 in materia di protezione di dati personali, che oggi è notoriamente conosciuto con il nome di GDPR. Ai sensi della pronuncia Costeja e della definizione data dall’art. 17 del GDPR si evince con chiarezza cosa si intenda per diritto all’oblio. Preliminarmente è utile chiarire che con la nuova introduzione del codice della privacy del 2016, che è stato poi modificato, viene introdotto un nuovo diritto fondamentale: quello all’oblio. Il termine indica sostanzialmente il diritto del richiedente a che i nostri dati e le nostre informazioni personali siano dimenticate o non più associati ad un certo contenuto, il quale sia pregiudizievole per l’interessato. La rimozione dei dati intesa però non sempre viene operata dai motori di ricerca né tantomeno dai responsabili delle pagine, nel gergo informatico definito webmaster, sui cui spazi virtuali vengono caricati i contenuti lesivi della reputazione online dell’interessato.

La forma più bilanciata del diritto all’oblio: la deindicizzazione

La deindicizzazione, anche se non efficacemente eguagliabile in senso sostanziale alla rimozione dei contenuti sul web, in punto di praticità addiviene agli stessi effetti; infatti, con la deindicizzazione non si fa altro che cancellare informazioni relative ad un determinato soggetto dalla barra delle ricerche del motore di ricerca. Nel dettaglio, la notizia sarà visibile solo agli utenti che si andranno direttamente sulla pagina in cui è contenuta la notizia. Se gli stessi utenti scriveranno nella barra delle ricerche Google il nome ed il cognome dell’interessato, non vi troveranno più alcun link. Il diritto all’oblio infatti si concretizza nella maggior parte dei casi con la deindicizzazione, che consegue lo stesso effetto pratico della eliminazione La cancellazione viene preferita la deindicizzazione, poiché ha l’effetto di nascondere le informazioni lesive correlate al nominativo dell’interessato piuttosto che cancellarle definitivamente dal web.  Si comprende come il diritto alla deindicizzazione sia strettamente connesso al diritto all’oblio, tanto è vero che quando il trattamento dei dati personali è illecito l’interessato può chiedere direttamente il nascondimento tramite la deindicizzazione.

La deindicizzazione nel Regolamento sulla protezione dei dati personali

Il GDPR che ha previsto al diritto alla deindicizzazione di essere esercitato in presenza di alcuni presupposti tassativi, sempre rispettando i diritti fondamentali: il diritto all’oblio del singolo interessato nonché l’interesse collettivo ad essere informati sulle vicende di cronaca. Presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, definiti nel paragrafo iniziale del medesimo articolo, sono quindi intercambiabili anche per il diritto alla deindicizzazione dei dati personali. Tuttavia, siffatto diritto incontrerà, sempre, il limite dell’interesse storiografico alla permanenza in rete delle informazioni personali, dovendosi tenere un contemperamento rispetto alle esigenze in gioco sia del singolo che della collettività, il primo sempre soccombente in relazione al secondo.

La giurisprudenza sul diritto alla deindicizzazione

Una sentenza della Corte del settembre 2019, ha definito lo scopo territoriale del diritto alla deindicizzazione: precisando quanto riportato dall’art. 17 del GDPR, ebbene, questo deve essere interpretato “nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri”.

 

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