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L’ultima riforma della giustizia per il diritto all’oblio su Google

By Avv. Ludovica Marano

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Prima della riforma c.d. Cartabia sul processo penale, un provvedimento assolutorio, una sentenza ovvero una archiviazione, non erano titoli automaticamente idonei a richiedere la deindicizzazione delle informazioni dai motori di ricerca né, ancor di più, per la rimozione della notizia dai siti web che l’avevano pubblicata. L’istanza per la rimozione dei contenuti personali da una certa notizia, o la cancellazione vera e propria di un articolo, avvenivano tramite una richiesta apposita ai motori di ricerca, attraverso moduli che venivano o vengono tutt’ora messi disposizioni degli stessi provider, come ad esempio la compilazione del modulo Google per la cancellazione di dati personali o di un URL particolare. L’emendamento di cui all’art. 13 bis del DDL A.C. nr. 2435, è espressione del principio della presunzione di innocenza, pietra angolare del giusto processo, introdotta dalla direttiva UE 16/343 che statuisce il divieto di presentare in pubblico l’imputato come colpevole. Dunque il nuovo processo penale disposto dal disegno di legge Cartabia costituisce, ad onor del vero, un altro importante tassello nella cultura garantista della Nazione, la quale pare essere ancora legata a modelli processuali di stampo inquisitorio.

Il diritto all’oblio su Google dopo la riforma

Il deputato firmatario del progetto di emendamento rispetto al progetto di riforma, Enrico Costa ha ricordato la vicenda di un esponente politico, il quale a seguito di pronuncia assolutoria aveva richiesto al Garante Privacy la rimozione, quanto meno, dei propri dati dalla vicenda che lo vedeva soggetto, la c.d. deindicizzazione. L’Autorità, nel caso concreto, rispondeva con una pronuncia negativa, opponendo alla richiesta del politico il principio dell’interesse generale della conoscenza delle notizie rispetto al diritto alla privacy ed alla riabilitazione dell’interessato. Con l’emendamento approvato, invece, si dà il via ad una accelerazione delle pratiche per la richiesta di cancellazione o di deindicizzazione. Invero, gli indagati o imputati in procedimenti penali avranno il diritto di richiedere un provvedimento di deindicizzazione in caso di provvedimento favorevole e potranno a questo punto inoltrare una richiesta per l’ottenimento da parte dei gestori dei motori di ricerca e dalle società di informazione l’istantanea deindicizzazione dei dati personali relativi al procedimento penale in cui sono stati coinvolti. Infine, qualora il gestore, ricevuta la richiesta, non adempia entro il termine di 7 giorni, l’interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per ottenere il provvedimento di deindicizzazione con una automatica conseguente semplificazione delle procedure di tutela della privacy dinanzi alla autorità competente.

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