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La Guida del Garante italiano all’applicazione del Regolamento GDPR 2022: i diritti dell’interessato

La Guida del Garante italiano all’applicazione del Regolamento GDPR 2022: i diritti dell’interessato

By Avv. Ludovica Marano

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Questa particolare Guida che è stata redatta dal Garante Privacy, in qualità di Autorità preposta al controllo in materia di privacy e dei dati personali, ha lo scopo di consentire agli utenti la comprensione circa le principali problematiche che sia imprese che soggetti pubblici devono tenere presenti quando applicano il Regolamento, ovvero il GDPR. Analizziamo ora quali sono e come sono cambiati nell’anno 2022 i diritti dell’interessato secondo il GDPR. 

Si premette nella trattazione specifica che le modalità per l’esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in generalmente dagli artt. 11 e 12 del regolamento sulla protezione dei dati personali.

Quali sono i cambiamenti principali per i diritti all’interessato che interverranno nel 2022

In primo luogo, il termine per la risposta all’interessato è, per tutti i diritti, compreso il diritto di accesso, 30 giorni, estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare complessità della questione; il titolare del trattamento deve però in ogni caso offrire un pronto riscontro all’interessato entro i consueti 30 giorni dalla richiesta, anche in caso in cui già sappia di denegare la richiesta.

Sul punto è necessario chiarire che per casi di particolare complessità non si hanno dei criteri prefissati, bensì Spetta allo stesso titolare del trattamento valutare la complessità del riscontro da dare al soggetto interessato. Invero, allo stesso spetta di stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo da richiedere all´interessato, questo però solo se trattasi di richieste manifestamente infondate o eccessive, in questi casi rientrano anche le richieste ripetitive ai sensi dell’art. 12 co. 5.  

Se vengono chieste più “copie” dei dati personali nel caso del diritto di accesso il titolare deve in ogni caso tenere conto dei costi amministrativi sostenuti. Il riscontro all’interessato deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l´accessibilità, salvo l’eccezione della oralità delle medesime comunicazioni solo nei casi in cui lo richieda lo stesso interessato.

In ogni caso rispetto alla risposta che deve essere offerta all’interessato, questa deve rispettare i caratteri della: intelligibilità, concisione, trasparenza, semplicità, chiarezza nonché deve essere facilmente accessibile, così come deve essere il consenso informato sul trattamento dei dati personali.

Quali sono gli elementi che restano uguali anche a seguito del documento predetto 

Il titolare del trattamento continuerà ad avere l’obbligo di agevolare l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato, cercando di adottare ogni misura sia questa tecnica che organizzativa, idonea allo scopo prefissato dalle normative. 

Il Garante si raccomanda che i titolari del trattamento accolgano le misure tecniche e organizzative che si rendono necessarie al fine di favorire l’esercizio dei diritti nonché il riscontro alle richieste presentate dagli interessati, che, in differenza con la prassi previgente, dovrà avere per impostazione predefinita la forma scritta, anche elettronica.

Cosa cambia nel diritto di accesso ai sensi dell’art. 15

Il diritto di accesso prevede sempre il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Tra quelle che sono le informazioni che il titolare deve fornire occorre indicare: 

il periodo di conservazione previsto e laddove non sia possibile i criteri utilizzati per definire tale periodo;

-le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi.

Il diritto di cancellazione chiamato anche diritto all’oblio ai sensi dell’art. 17 

Il diritto all´oblio è quel come un diritto alla cancellazione che un soggetto può invocare a difesa dei propri dati personali che vengono violati da un articolo, una notizia ovvero una URL che gli arrechi un pregiudizio alla reputazione. Si prevede, con queste nuove linee guida che l´obbligo per i titolari, laddove abbiamo reso pubblici i dati personali dell’interessato, come nel caso in cui questi li avessero pubblicati su un sito web, di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi in “qualsiasi link, copia o riproduzione” come normato dall’art. 17 del GDPR.

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