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Il diritto all’oblio secondo un precedente intervento del Garante

Il diritto all’oblio secondo un precedente intervento del Garante

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Il termine diritto all’oblio viene inteso come il potere di disporre dei propri dati personali. Per disposizione si intende la cancellazione dei dati che si presentano sotto forma di articoli o notizie nel web di dominio pubblico riguardanti il soggetto interessato. In questo senso quando ci si accosta alla sfera della privacy di un soggetto, e soprattutto nella ipotesi in cui si utilizzi l’espressione diritto all’oblio, si fa riferimento alla facoltà dell’interessato ad essere dimenticato o non essere più collegato ad una determinata notizia che lo riguarda, la quale può creargli disagio.  Nella maggior parte dei casi, siffatti episodi sono per lo più connessi a vicende di natura giudiziaria di carattere penale. Si pensi a vicende riguardanti omicidi, reati tributari o casi di pedofilia, in queste particolari ipotesi viene da sé che il reo, soprattutto se interessato da una pronuncia assolutoria non voglia più essere accostato alla vicenda storica, e voglia avere la possibilità di vedere riabilitato il proprio nome ed il proprio status sociale.

L’evoluzione del diritto all’oblio con al riforma Cartabia in italia

Pur essendo il diritto all’oblio ormai riconosciuto in ambito nazionale e internazionale a seguito della sentenza Costeja del 2014, l’effettiva cancellazione risulta essere alquanto farraginosa, poiché non sempre la testata giornalistica rimuove in maniera celere, o più semplicemente elimina i contenuti dannosi per l’interessato. In tal senso il dissenso viene giustificato attraverso la coesione del motore di ricerca o anche della testata giornalistica ai principi di cui al diritto di cronaca e di pubblicazione di notizie di interesse pubblico.

L’intervento del Garante Privacy in riferimento all’ultima sentenza della CGUE

La nuova pronuncia della Corte di giustizia, chiarisce che il profilo della persona, redatto dal motore di ricerca organizzando le notizie indicizzate, deve, secondo riflettere la sua condizione anche laddove si tratti di quella giudiziaria attuale, distogliendo dunque i link a notizie non aggiornati o obsolete rispetto all’evoluzione del processo dell’interessato. Nel senso di tutte le volte in cui l’impatto negativo si riversa sulla identità del soggetto e sia sproporzionato in riferimento all’esigenza di agevole reperibilità della notizia.

Le novità della nuova sentenza della CGUE

La nuova sentenza chiarisce ancora che è molto importante pensare al rafforzamento di quella che viene considerata la responsabilizzazione delle piattaforme, che siano browser o anche aziende che forniscono servizi, in merito a quelle attività che possiedono un impatto più che influente sui diritti fondamentali. Questa responsabilizzazione deve essere attuata anche attraverso metodi e tecniche in funzione di garanzia e tutela della privacy, anziché di limitazione delle libertà. A siffatte tecniche dovrà nondimeno farsi ricorso, al fine di impedire la limitazione della deindicizzazione alle sole pagine dei motori di ricerca che si trovano in Europa.

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