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Cancellare notizie da Google: nuovi provvedimenti del Garante

Cancellare notizie da Google: nuovi provvedimenti del Garante

By Avv. Ludovica Marano

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Nell’era digitale in cui viviamo, la gestione e la protezione dei dati personali sono diventate questioni di primaria importanza. Uno dei concetti fondamentali in questo contesto è il diritto all’oblio, che garantisce alle persone il controllo sulle informazioni che riguardano la loro vita privata su Internet e, nei casi previsti dalla legge, cancellare notizie da Google. Nel presente articolo, esploreremo in dettaglio il diritto all’oblio, concentrandoci sul Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e sul ruolo del Garante Privacy nel garantire l’applicazione di questo diritto fondamentale. Il diritto all’oblio si riferisce al diritto di un individuo di richiedere la rimozione o l’oblio di informazioni personali che sono obsolete, irrilevanti o non più necessarie.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  o anche GDPR

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in acronimo GDPR, è entrato in vigore il 25 maggio 2018. Alcuni dei principi fondanti del GDPR  sono: il consenso informato, la trasparenza, la minimizzazione dei dati e il diritto di accesso. Inoltre, discuteremo come il GDPR abbia rafforzato il diritto all’oblio, introducendo regole più rigorose per le organizzazioni che gestiscono i dati personali e imponendo loro l’obbligo di rispondere alle richieste di cancellazione.

L’entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) il 25 maggio 2018 ha apportato importanti cambiamenti al diritto all’oblio, rafforzando e ampliando le disposizioni precedenti. In particolare, l’articolo 17 del GDPR si concentra specificatamente sul diritto all’oblio e ne nomina i requisiti ei meccanismi di attuazione. In questo senso, l’articolo 17 del GDPR afferma che l’individuo ha il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali in determinate circostanze.

Questo diritto si applica se i dati personali non sono più necessari rispetto allo scopo per il quale sono stati raccolti o altrimenti trattati, se l’individuo revoca il consenso su cui si basava il trattamento dei dati, se l’individuo si oppone al trattamento dei dati dati per motivi legittimi o se i dati sono stati trattati in modo illecito. Inoltre, siffatta norma impone alle organizzazioni di prendere misure appropriate per informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta di cancellazione.

Il ruolo del Garante Privacy

Il Garante Privacy, o Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è un’autorità indipendente incaricata di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone nell’ambito del trattamento dei dati personali. Discuteremo le responsabilità del Garante Privacy, che comprendono la promozione e l’applicazione del diritto all’oblio, l’emissione di linee guida e l’imposizione di sanzioni alle organizzazioni che non rispettano le disposizioni del GDPR.

Dunque, il diritto all’oblio rappresenta un importante strumento per proteggere la privacy e il controllo dei dati personali nell’era digitale. Grazie al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e al ruolo del Garante Privacy, è stato fatto un significativo passo avanti nell’affermazione e nell’applicazione di questo diritto fondamentale. Tuttavia, è necessario affrontare le sfide e continuare a monitorare l’evoluzione delle pratiche di gestione dei dati. La consapevolezza del diritto all’oblio e l’educazione sulle normative sulla protezione dei dati sono essenziali per garantire che gli individui possano esercitare il proprio diritto alla privacy.

Alcuni dei provvedimenti recenti del Garante privacy: le notizie inerenti a procedimenti penali

Nel provvedimento ora in esame il ricorrente lamentava un pregiudizio derivante da alcuni articoli sul web facenti riferimento a un provvedimento nonchè ad una contestazione datati al 2019. Al momento della presentazione del reclamo, tuttavia, è emerso che l’imputato è stato incriminato per lo stesso reato davanti al Tribunale di Salerno in composizione collegiale (proc. pen. n. . 861/2020 RGNR) per l’avvio del processo di primo grado. La notizia in questione risulta oggi priva di interesse giornalistico, almeno per quanto riguarda la posizione del reclamante, il quale non ha mai occupato alcuna carica pubblica.

È importante sottolineare che egli è un giornalista e autore televisivo e non ha mai ricoperto ruoli o posizioni pubbliche. Tale qualifica non può essere attribuita a lui, nemmeno in virtù della sua collaborazione con la RAI nella realizzazione di alcuni programmi televisivi di successo come “La vita in diretta”, “Uno mattina”, ecc. La richiesta di rimozione, inizialmente presentata a Google LLC e successivamente rinnovata con il reclamo, trova il suo fondamento nel diritto all’oblio previsto dall’Articolo 17 del Regolamento UE 2016/679.

Tale diritto è stato interpretato e spiegato sia dal Garante Privacy che dalle Linee guida sui criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca. Ancora il ricorrente, a seguito del diniego di Google, chiariva come le notizie che appaiono come risultati di ricerca associati al proprio nome e cognome sul browser Google, spesso non tengono conto della circostanza che l’interessato è stato rilasciato quasi immediatamente dopo l’arresto. Tra i primi URL che compaiono vi sono solo quelli che riportano la notizia dell’arresto, il che dimostra che prima di questo evento giudiziario non c’era alcun interesse pubblico nei confronti dell’interessato.

Ciò significa che le informazioni presenti come risultati di ricerca non riflettono adeguatamente la situazione attuale e non tengono conto del fatto che l’individuo è stato rilasciato poco dopo l’arresto. L’ordine di visualizzazione degli URL, focalizzato sull’evento dell’arresto, evidenzia che prima di tale vicenda giudiziaria non c’era un interesse pubblico rilevante nei confronti dell’interessato. Il Garante ha chiarito come gli URL presenti si presentano a informazioni che attualmente mantengono un interesse del pubblico nella loro conoscenza.

Questa valutazione tiene conto non solo dell’aspetto temporale, ma anche del ruolo significativo assunto dal reclamante come giornalista, conduttore televisivo (avendo firmato importanti eventi televisivi come il “Festival di Sanremo”) e docente universitario. Queste informazioni sono state rappresentate nel reclamo e sono confermate dal curriculum vitae allegato e da varie fonti online, come ad esempio il sito web https://… che riporta anche la candidatura del reclamante per posizioni dirigenziali presso la RAI. Per questo motivo dichiara il reclamo infondato.

 

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