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Cancellare notizie da Google, alcuni esempi di reclami infondati

Cancellare notizie da Google, alcuni esempi di reclami infondati

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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A seguito della sentenza Costeja del 2014 e conseguentemente all’emanazione del regolamento UE/679/2016 in materia di protezione di dati personali, anche noto come GDPR, sono state introdotte nel parlare quotidiano termini come: diritto all’oblio, cyber security, revenge porn, diritto alla deindicizzazione etc. 

Siffatte novità hanno condotto ad un cambiamento sia sul piano normativo che su quello dei rapporti sociali. Innanzi tutto si è introdotto quale diritto fondamentale il diritto all’oblio, vale a dire il diritto di essere dimenticati o non più associati ad un determinato contenuto che si ritiene essere pregiudizievole per l’interessato.

La cancellazione però non sempre viene posta in essere dai motori di ricerca come Google né tantomeno dai responsabili delle pagine sui quali vengono caricati i contenuti. 

Infatti alla cancellazione viene preferita la deindicizzazione, la quale consegue lo stesso effetto pratico, vale a dire quello di nascondere le informazioni correlate al proprio nominativo dai risultati del motore di ricerca, così da non renderli visibile in rete. 

Il diritto alla deindicizzazione è, come detto, strettamente connesso al diritto all’oblio, tanto è vero che quando il trattamento dei dati personali è illecito in ossequio ai principi previsti dal GDPR ed all’adeguamento del Codice della privacy, l’interessato può chiedere la deindicizzazione dei propri dati da Google.

Alcuni reclami infondati

Il Garante privacy, al quale vengono indirizzate le richieste di deindicizzazione o di eliminazione dei contenuti, non sempre le accoglie. Invero, sono diversi i casi in cui lo steso rigetta le richieste di rimozione dei contenuti o delle URL pregiudizievoli. Andiamo a vedere per quali motivi.

Non rimozione per gravità di reati e non obsolescenza della notizia

Ad esempio in questo provvedimento  il Garante nonostante il reclamante avesse prospettato che i risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, erano collegati ad articoli relativi ad una vicenda giudiziaria ormai conclusa nella quale il soggetto interessato è stato coinvolto, ha inteso non rimuovere i suddetti articoli. 

La decisione del Garante Privacy, autorità preposta e deputata al controllo di queste istanze ha chiarito come nella vicenda giudiziaria de quo il giudice aveva concesso all’interessato il beneficio della sospensione condizionale della pena che determina l’estinzione del reato.

Altresì, i contenuti reperibili a seguito degli URL indicati nella richiesta, riguardavano una vicenda giudiziaria riferita a reati gravi che, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e di quanto desumibile anche dalla lettura degli articoli ad essi collegati, si è conclusa nei confronti del medesimo in epoca recente, vale a dire nel 2019. 

Non rimozione per interesse storiografico e posizione pubblica del richiedente 

Ancora, questo provvedimento a cui il garante ha dovuto dare diniego è quello inerente alla vicenda che vedeva coinvolto il reclamante che ha richiesto la rimozione dai risultati di ricerca di notizie reperibili in associazione al proprio nome e cognome, URL collegati ad articoli dell’aprile del 2020 riportanti la notizia di una lite avvenuta con un giornalista freelance, sulla base, secondo quanto riportato dai suddetti articoli, della pubblicazione di una foto sulla pagina Facebook di detto giornalista.

A seguito della lite, era avvenuta una riappacificazione tra i due contendenti, comprovata dal ritiro della querela da parte del giornalista.

Il garante però aveva, anche in questo caso, denegato la richiesta di rimozione sulla base della circostanza secondo la quale la lite era avvenuta sia in epoca molto recente, sia che la lite stessa aveva interessato una persona attiva nella politica locale, rivestendo un ruolo elettivo nel Consiglio comunale, e che pertanto non sussistevano i presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio nel caso di specie.

 

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