Eliminare notizie dalle ricerche Google, leggi questo provvedimento del Garante
11 Aprile 2022
Cancelliamo
i Dati Indesiderati
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Il diritto all’oblio, con il tempo è stato oggetto di normazione con l’art. 17 del GDPR, vale a dire il Regolamento della protezione dei dati personali del 2016 nonché approvato, anche con l’ausilio di altre e numerose sentenze quale diritto fondamentale dell’uomo a ricrearsi una nuova identità, avulso dai pregiudizi realizzati grazie ad una determinata notizia obsoleta o inesatta. Oggi, a distanza di anni, il diritto all’oblio è stato oggetto della Riforma della Giustizia penale varata dal Ministro Cartabia, e grazie alla modifica apportata dalla Commissione giustizia all’art. 13 bis del Disegno di legge. Brevemente, si riconosce autenticamente il diritto all’oblio rispetto a quelle vicende giudiziarie che si concludono con una pronuncia assolutoria a formula piena, del tipo “perché l’imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non sussiste” ai sensi dell’art. 530 c.p.p. È dunque molto importante, per tutelare l’onore ed il rispetto personale o professionale di un individuo, che il motore di ricerca non restituisca dei risultati abbinati al proprio nominativo che siano inesatti o non veritieri o ancora obsoleti e/o non aggiornati. Al fine di effettuare la richiesta di rimozione dei risultati di ricerca Google è necessario che l’interessato compili un apposito modulo messo a disposizione dal motore di ricerca nella quale dovrà identificarsi, specificare se la richiesta è effettuata per conto proprio o per conto di una terza persona, quale sia il motivo che legittima la richiesta di rimozione ed in particolar modo l’URL specifico di riferimento.
Il garante molto spesso si è pronunciato sul punto di diritto all’oblio e sulla cancellazione delle notizie dai Browser.
Il provvedimento del Garante Privacy
Con questo provvedimento il Garante privacy, autorità deputata al controllo ed al rispetto della privacy e del regolamento a tutela dei dati personali ha inteso ribadire il proprio parere in merito a notizie ormai obsolete.
Invero, l’interessata aveva rappresentato l’esercizio del proprio diritto di cancellare dalla rete le indicizzazione al proprio nome ed ai propri dati personali, ormai obsoleti e risalenti dunque nel tempo. Infatti, la stessa reclamava che rispetto alle informazioni in rete non vi fosse più alcun tipo di interesse pubblico attuale o storiografico.
Tuttavia, Google interveniva dichiarando di non aver individuato il nome della reclamante nei contenuti collegati agli URL indicati e di aver in ogni caso adottato tutte le “misure manuali per impedire il posizionamento” delle pagine tra i risultati associati al nome della medesima.
La decisione del Garante Privacy
Il Garante, però dichiara il reclamo fondato con riferimento ad alcuni URL i quali risultavano comunque indicizzati al nome e cognome della interessata reclamante.