Un approfondimento sul diritto all’oblio: tra cancellazione e deindicizzazione
4 Aprile 2022
Cancelliamo
i Dati Indesiderati
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Il diritto all’oblio viene per la prima volta introdotto con la sentenza Costeja del 2014. A seguito della sentenza si è dato avvio alla procedura legislativa che ha poi portato all’emanazione del regolamento UE/679/2016 in materia di protezione di dati personali, che oggi è notoriamente conosciuto con il nome di GDPR.
Attraverso l’art. 17 del GDPR, il quale predispone le caratteristiche preponderanti del diritto all’oblio, si comprende la portata innovativa e l’importanza del diritto alla cancellazione delle proprie informazioni da Google laddove queste abbiano una valenza negativa per l’interessato. La rimozione dei dati in questo senso intesa però non sempre viene operata dai motori di ricerca , portavoce è sicuramente il noto Google, né tantomeno dai responsabili delle pagine, nel gergo informatico definiti webmaster, sui cui spazi virtuali vengono caricati i contenuti lesivi della reputazione online dell’interessato.
La deindicizzazione
La deindicizzazione, seppur non equiparabile in senso sostanziale alla cancellazione dei contenuti sul web, in punto di praticità addiviene agli stessi effetti; infatti, con la deindicizzazione non si fa altro che cancellare informazioni relative ad un determinato soggetto dalla barra delle ricerche del motore di ricerca. Nel dettaglio, la notizia sarà visibile solo agli utenti che si andranno direttamente sulla pagina in cui è contenuta la notizia. Se gli stessi utenti scriveranno nella barra delle ricerche Google il nome ed il cognome dell’interessato, non vi troveranno più alcun link. Il diritto all’oblio infatti si concretizza nella maggior parte dei casi con la deindicizzazione, che consegue lo stesso effetto pratico della eliminazione La rimozione viene preferita la deindicizzazione, poiché ha l’effetto di nascondere le informazioni lesive correlate al nominativo dell’interessato piuttosto che cancellarle definitivamente dal web.
Si comprende come il diritto alla deindicizzazione sia strettamente connesso al diritto all’oblio, tanto è vero che quando il trattamento dei dati personali è illecito l’interessato può chiedere direttamente il nascondimento tramite la deindicizzazione.
La deindicizzazione nel GDPR
Il GDPR ha previsto che il diritto alla deindicizzazione possa essere esercitato in presenza di alcuni presupposti tassativi, sempre rispettando i diritti fondamentali in gioco, vale dire il diritto all’oblio del singolo interessato e l’interesse collettivo ad essere informati sulle vicende di cronaca.
Presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, definiti nel paragrafo iniziale del medesimo articolo, sono quindi intercambiabili anche per il diritto alla deindicizzazione dei dati personali.
Tuttavia, siffatto diritto incontrerà, sempre, il limite dell’interesse storiografico alla permanenza in rete delle informazioni personali, dovendosi tenere un contemperamento rispetto alle esigenze in gioco sia del singolo che della collettività, il primo sempre soccombente in relazione al secondo.
La giurisprudenza sul diritto alla deindicizzazione
Una sentenza emessa dalla Corte e datata settembre 2019, ha chiarito che lo scopo territoriale del diritto alla deindicizzazione, a precisazione di quanto riportato dall’art. 17 del GDPR, deve essere interpretato “nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri”.