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Così il Garante della Privacy sul diritto all’oblio su internet

Così il Garante della Privacy sul diritto all’oblio su internet

By Avv. Ludovica Marano

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Il diritto all’oblio, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 17 del Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, anche conosciuto come GDPR, è confacente a quel diritto di essere dimenticati. 

La norma di cui sopra chiarisce una serie di ipotesi alla presenza delle quali il soggetto interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento l’eliminazione delle notizie pregiudizievoli allo stesso relative senza margini di ritardo. Per fare un esempio, un soggetto può richiedere la cancellazione del proprio nome da Google ovvero la rimozione dalle notizie dalle ricerche Google, nel caso in cui i propri dati personali non siano più indispensabili rispetto alle finalità per i quali venivano conseguiti o trattati o quando si sia revocato il consenso al trattamento o quando ancora i dati siano stati raccolti in maniera illecita.

La nascita del diritto all’oblio

Da un intervento di Antonello Soro, presidente del Garante per la protezione privacy si evince come,il diritto all’oblio nasce circa vent’anni fa, come quel diritto inerente a non subire gli effetti dannosi della ripubblicazione, o pubblicazione, anche a distanza di tempo, di una notizia pur che appare legittimamente diffusa ma che non sia più attuale poiché risalente o obsoleta. Il rapporto lineare tra attualità della notizia, pubblicazione e oblio è mutato profondamente con l’avvento delle nuove tecnologie. Il web sebbene abbia molti vantaggi ha tanti lati negativi, come ad esempio annullare in quella che è la distanza temporale tra una pubblicazione e la successiva, ospitando senza soluzione di continuità notizie anche risalenti, spesso superate dagli eventi e per ciò non più attuali.

Una delle ultime pronunce della Corte di Giustizia sul Diritto all’oblio

Secondo la pronuncia Corte è necessario che venga riflessa la condizione, anche giudiziaria, purchè attuale, cancellando tutti i link che rimandano a notizie o articoli che non sono aggiornati all’evoluzione processuale del momento, questo infatti potrebbe creare un danno di non poco conto. Invero, questo genera un impatto negativo sull’identità del soggetto interessato sia sproporzionato rispetto all’esigenza di agevole reperibilità della notizia.

La novità dell’ultima sentenza della Corte

La sentenza di cui si parla chiarisce, rispetto alle precedenti anche il consolidamento della responsabilizzazione delle piattaforme rispetto ad attività che hanno un impatto determinante sui diritti fondamentali, utilizzando anche la tecnica in funzione di tutela anziché di limitazione delle libertà. A queste particolari tecniche deve dunque necessariamente farsi ricorso, al fine di bloccare la limitazione della deindicizzazione alle sole pagine europee dei motori di ricerca si renda come vanifica per il diritto all’oblio

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