Cancellare da Google notizie di fallimento, il provvedimento del Garante
26 Aprile 2022
Cancelliamo
i Dati Indesiderati
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In una società caratterizzata da una forte digitalizzazione, quello che deve essere ben chiaro è che tutti hanno diritto alla privacy, e al c.d. diritto all’oblio. Il diritto all’oblio è posto in essere dall’art. 17 del GDPR, in qualità di Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali che ha sostituito il previgente Codice in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
Il diritto all’oblio si configura quale diritto atto a rimuovere dal web i propri dati personali. Al fine di osservare il diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il Titolare delle informazioni personali che sono state diffuse pubblicamente su un sito web o una pagina, che abbiamo però contenuto pregiudizievole, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.
È possibile oscurare i dati personali in generale
Dunque, il diritto alla privacy, viene posto come tutela per la reputazione e l’intimità, della riservatezza, dell’identità e dignità della persona. Nelle redazioni delle riviste soprattutto quelle giuridiche e forensi nelle quali appaiono provvedimenti di giudizi, laddove si procede alla divulgazione degli stessi, quali ad esempio sentenza, ordinanza, decreto, e così via, si chiede se sia possibile pubblicare i provvedimenti con i nomi dei soggetti interessati, oppure se sia obbligatorio oscurare i dati personali, e se la normativa sull’oscuramento dei dati identificativi sia o meno applicabile anche alla testata online.
Preliminarmente è utile indicare che in Italia esiste un istituto che viene in essere propri a seguito della chiusura dei fallimenti, la c.d riabilitazione del fallito.
Invero, la riabilitazione civile del fallito si basa sull’ R.D. 16 marzo 1942, n. 267, vale a dire la Legge Fallimentare, ai sensi degli articoli da 142 a 145 e 241.
Come funziona la riabilitazione civile?
Ebbene, la riabilitazione civile interrompe le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento nonché la conseguente iscrizione nel pubblico registro dei falliti. Un altro effetto di non poco conto del procedimento di riabilitazione è sicuramente quello che prevede l’estinzione del reato di bancarotta semplice, ai sensi dell’art. 241 della Legge Fallimentare. Invero, se vi è già stata condanna penale la riabilitazione civile ne fa cessare l’esecuzione e gli effetti, analogamente a quanto accade con il provvedimento di amnistia. In sostanza, con la sentenza di riabilitazione civile il Giudice ordina la rimozione del fallito richiedente dal pubblico registro dei falliti.
Il provvedimento del Garante privacy in merito alle notizie di fallimento
Con il provvedimento ora in esame il Garante a seguito di una richiesta da parte di un soggetto che reclamava il proprio diritto all’oblio, rappresentava come il reato per cui inizialmente veniva imputato è stato dichiarato estinto con sentenza passata in giudicato e che pertanto alcuna conseguenza, né di natura penale né di altra natura, può discendere a proprio carico.
Invero, il continuo trattamento dei dati personali in associazione al nominativo dell’interessato appare secondo l’Autorità fuorviante ed anche in contrasto con i principi di esattezza ed aggiornamento degli stessi espressamente previsti dal Regolamento. Per questo il Garante privacy dichiara il reclamo fondato ed ordina di dare attuazione alle richieste del reclamante.