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Rimuovere informazioni personali da Google, la riforma del diritto all’oblio in italia

Rimuovere informazioni personali da Google, la riforma del diritto all’oblio in italia

By Avv. Ludovica Marano

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Il nuovo processo penale, così come istituito dalla riforma del Ministro della Giustizia Cartabia e modificato dalla Commissione Giustizia, porta con sé molteplici novità, in particolar modo sul c.d. diritto all’oblio. Quest’ultimo inteso come diritto ad essere dimenticati e non essere pregiudicati dagli avvenimenti negativi del passato, nella maggior parte dei casi, vicende giudiziarie che vedono coinvolto il soggetto che richiede la rimozione dei contenutio del proprio nome su Google. La sempre più digitalizzazione degli aspetti della nostra vita ed il sempre maggior utilizzo che si fa di internet e di Google, quale motore di ricerca per antonomasia, che incamera ed indicizza qualsiasi dato al fine di reperire facilmente e velocemente una notizia, assicura al reo la non affrancazione dallo status sociale venutosi a creare a seguito del procedimento subito.  Circostanza quest’ultima che ha come effetto prevalente quello di non concedere all’interessato, seppur riabilitato giuridicamente, la reintegrazione sociale. Per questo motivo la nuova riforma, andando a modificare l’art. 154 delle disp. Att. al codice di procedura penale, inserisce quale statuizione il c.d. diritto all’oblio.  Invero, il soggetto che abbia conseguito pronuncia favorevole, può utilizzarla come titolo preferenziale per chiedere la deindicizzazione delle notizie a lui riferite che si trovano in rete. Per assoluzione, al fine di avere tale titolo preferenziale per l’accesso al beneficio del diritto all’oblio, non si intende solo la pronuncia di assoluzione a formula piena ex art. 530 co. 1 c.p.p., ma anche il decreto di archiviazione, emesso dal GIP laddove non vi siano i presupposti per poter iniziare l’azione penale. Sul punto è bene chiarire che il decreto di archiviazione menzionato deve essere emesso “per infondatezza della notizia di reato”.  Ancora altro provvedimento in grado di far ottenere l’automatica cancellazione dei tag e delle informazioni dalla notizia di reato è la sentenza di non luogo a procedere. Anche rispetto a quest’ultima, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., la statuizione per il fine di cui si parla è valida a condizione che nella stessa il Giudice riconosca l’infondatezza dell’accusa prima dell’inizio del processo, dunque in poche parole prima dell’apertura del dibattimento.

L’iter per rimuovere informazioni pregiudizievoli da Google post riforma?

La riforma del diritto all’oblio origina da una vicenda realmente accaduta ha riguardante un esponente politico, il quale a seguito di pronuncia assolutoria aveva richiesto al Garante Privacy la rimozione, quanto meno, dei propri dati dalla vicenda che lo vedeva soggetto, la c.d. deindicizzazione. L’Autorità, in quel particolare caso, rispondeva in maniera negativa, opponendo alla richiesta del politico il principio dell’interesse generale della conoscenza delle notizie rispetto al diritto alla privacy ed alla riabilitazione dell’interessato.  Con l’emendamento approvato della riforma Cartabia, invece, si dà il via ad un particolare snellimento delle pratiche per la richiesta di cancellazione o deindicizzazione. Infatti, gli indagati o imputati in procedimenti penali avranno il diritto di richiedere un provvedimento di deindicizzazione in caso di provvedimento favorevole e potranno a questo punto inoltrare una mera richiesta al fine di ottenere dai gestori dei motori di ricerca e dalle società di informazione l’istantanea deindicizzazione dei dati personali relativi al procedimento penale in cui sono stati coinvolti. Infine, qualora il gestore, ricevuta la richiesta, non adempia entro il termine di 7 giorni, l’interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per ottenere il provvedimento di deindicizzazione con una automatica conseguente semplificazione delle procedure di tutela della privacy dinanzi alla autorità competente. Con la riforma Cartabia, il diritto all’oblio prevarrebbe sul quello all’informazione e, in particolare, sul diritto di cronaca, non solo quando si ha riguardo a personaggi noti, come esponenti politici, ma anche rispetto ai comuni cittadini che coinvolti in vicende giudiziarie di un certo spessore mediatico.

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