Diritto all’Oblio, ultime sentenze da UE
20 Dicembre 2021
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La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che non sussiste violazione dell’art. 10 CEDU se una testata giornalistica viene condannata a risarcire i danni d’immagine legati alla mancata rimozione di un contenuto dalle proprie pagine web. Con sentenza emessa in data 25 novembre 2021, la Corte di Giustizia Europea, ha ritenuto che pur in presenza di una condanna al risarcimento dei danni per violazione del diritto all’oblio, nei confronti di una testata giornalistica che non abbia provveduto alla deindicizzazione di un determinato articolo, non vi è violazione della libertà di espressione di cui all’art. 10 CEDU.
La vicenda
La vicenda riguarda una testata giornalistica che nel 2008 pubblicò un articolo su di una lite tra fratelli finita a coltellate all’interno del ristorante di loro proprietà. Due anni dopo uno dei due fratelli promosse causa contro la testata giornalistica per ottenere dal giudice il risarcimento dei danni all’immagine del ristorante dalla testata che aveva pubblicato la notizia e che si era rifiutata di deindicizzare la stessa su richiesta dell’interessato in violazione del diritto all’oblio.
Le considerazioni in merito al fatto
Da un lato la violazione della privacy dei protagonisti della vicenda ed il danno all’immagine subito dal ristorante e dall’altro la ragione del direttore della testata giornalistica che ritenendo di aver riportato una notizia vera ed accurata non avesse alcun obbligo di rimuovere l’articolo dopo “soli” due anni dal fatto. All’esito della causa civile il direttore della testata giornalistica è stato condannato al pagamento della somma pari ad € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno. Non contento il direttore ritenendo che questo risultato processuale violasse il diritto di cronaca, tutelato dall’art. 10 della CEDU, ha deciso di fare ricorso alla Corte di Giustizia Europea.
La decisione della Corte
La Corte rigetta con fermezza la tesi sostenuta dal direttore ritenendo che:
-Rimuovere o deindicizzare l’articolo non avrebbe comportato alcun pregiudizio per la testata giornalistica;
-La natura penale della vicenda che vedeva coinvolti i due fratelli in una lite armata, avendo ad oggetto dati sostanzialmente sensibili, meritava una tutela rafforzata;
-Il passare del tempo ed il conseguente calare dell’interesse per le notizie di cronaca: infatti tenere la notizia on line per 8 mesi dopo la richiesta di deindicizzazione o rimozione da parte del soggetto interessato non è stato ritenuto giustificato dai giudici di Strasburgo.
La decisione è di fondamentale importanza in quanto troppo spesso le testate giornalistiche “approfittano” del diritto di cronaca per vendere notizie ed ottenere più visualizzazioni e vendite anche contro la volontà del soggetto interessato alla rimozione nascondendosi dietro al bilanciamento tra interesse alla notizia e diritto di cronaca e violazione di privacy.