Diritto all’oblio, la rimozione informazioni da Google
3 Dicembre 2021
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i Dati Indesiderati
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Il diritto all’oblio può essere definito come quel diritto ad essere dimenticati, e con tale locuzione si intende una particolare forma di tutela che prevede la non divulgazione di informazioni che possono costituire un precedente pregiudizievole dell’onore di un soggetto, come ad esempio i precedenti giudiziari di un soggetto.
Storicamente, l’espressione diritto all’oblio è stata utilizzata una delle prime volte nel maggio 2014 a seguito della Corte di Giustizia Europea nota con il nome di pronuncia Costeja, o anche Caso Google Spain, che prende il nome del ricorrente che ha promosso il giudizio.
La pronuncia Costeja in breve
La Corte attraverso la pronuncia in questione stabiliva in merito al riconoscimento ed all’importanza del diritto all’oblio, e del diritto alla cancellazione delle informazioni sul web. I Giudici della Corte di Giustizia, definiscono il diritto all’oblio come quel diritto di un soggetto ad esigere la rimozione di informazioni o di dati obsoleti, ovvero che non sono più necessari per le finalità per le quali venivano raccolti e trattati, o ancora perché l’interessato ne ha revocato il consenso alla pubblicazione. Invero, l’interessato ha il diritto di richiedere ai motori di ricerca come Google di rimuovere i risultati all’interno delle query correlate al nome di un utente.
La valutazione dei motori di ricerca per la cancellazione delle informazioni dal web
La valutazione sulle informazioni da rimuovere deve essere compiuta dai motori di ricerca, e da Google, sulla base di fattori prestabiliti che sono:
– irrilevanza
-inadeguatezza,
– eccessività delle informazioni.
Google, attraverso il proprio Team ha l’arduo compito di stabilire se la notizia o le URL di cui si chiede la cancellazione sia compromessa dall’interesse storiografico.
Chi è adibito a chiedere la cancellazione delle notizie dal web
Generalmente chiunque può chiedere attraverso una apposita richiesta la rimozione di contenuti ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati, sia per sè stessi che per un’altra persona.
Sul punto, una delle questioni più complesse ancorché di specifico interesse è quella relativa alla proposizione dell’istanza di cancellazione di informazioni Google da parte di persone giuridiche, intese come società o aziende, laddove i contenuti relativi alle query sono basate sul nome dell’azienda interessata, cagionando dunque un danno all’immagini dell’attività.
Il diritto all’oblio in senso di tutela di diritto all’immagine può essere esplicato anche attraverso la cancellazione di recensioni false o negative da Google Maps, in grado di influenzare negativamente l’attività della società interessata.
Di talchè, ciascun interessato può richiedere la rimozione del proprio nome dai risultati di ricerca direttamente a Google, attraverso il diritto alla deindicizzazione sulle informazioni pregiudizievoli dai risultati di ricerca in modo che non compaia più alcun contenuto negativo.
Come esercitare il diritto all’oblio
A seguito della pronuncia della CGUE del 2014, è lo stesso Google a mettere a disposizione degli utenti un particolare modulo da compilare on line per la cancellazione delle informazioni dal motore di ricerca. Una volta analizzata la richiesta di rimozione in merito ai dati personali nonché verificata la corrispondenza con i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) nr. 679/2016, o anche GDPR, Google provvederà alla deindicizzazione del nominativo.
Quando la richiesta di cancellazione viene rifiutata
Esistono dei casi in cui la richiesta può essere rifiutata da parte del motore di ricerca è sono:
-motivi tecnici che ne impediscono la cancellazione;
-duplicazione di URL;
-informazioni di interesse pubblico;
-quando possono essere utilizzate azioni diverse per ottenere il medesimo risultato.
Occorre chiarire sul punto che prima di richiedere la deindicizzazione del proprio nominativo dai risultati di ricerca è comunque opportuno contattare il webmaster, vale a dire il proprietario del sito web al fine di conseguire la cancellazione delle informazioni, attraverso il proprio canale di gestione del sito ove le informazioni pregiudizievoli sono caricate.
Differenza tra deincidiccazione e cancellazione
Il risultato della richiesta di deindicizzazione è diverso da quello della cancellazione, infatti deindicizzando il proprio nominativo dai risultati di ricerca non si fa altro che cancellare tutte quelle informazioni ritenute lesive dal risultato che restituisce il motore di ricerca, laddove viene digitato il nome e cognome dell’interessato; tuttavia siffatta procedura non fa in modo che quei contenuti non esistano più su internet.
Difatti, il motore di ricerca deindicizzando i risultati de quo correlati al nome dell’interessato nelle query di ricerca di Google, impedirà a quei determinati contenuti per cui si è chiesta la deindicizzazione, di comparire tra i “consigliati”. V’è da dire, però, che gli articoli, i link o le pagine potranno essere comunque visualizzate sul web in generale, ma potranno essere raggiunti solo se si naviga nella pagina del webmaster.