Eliminare notizie dal web, il beneficio della non menzione del reato
19 Settembre 2022
Cancelliamo
i Dati Indesiderati
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Eliminare risultati personali da Google potrebbe essere necessario allorquando un soggetto possa ritenere che un determinato contenuto associato al proprio nome violi i parametri dettati dal GDPR. Il GDPR è oggi conosciuto come il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali , il quale è stato emanato in sostituzione del vecchio Codice in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
Il documento è stato redatto a seguito di un minuzioso lavoro, che si è reso necessario sia a livello comunitario rispetto alla contingenza degli organi quali Parlamento, Consiglio e Commissione europea, che anche a livello nazionale. In quest’ultimo passaggio, è rilevante ricordare come lo stesso GDPR è stato attuato: grazie alle numerose sentenze che hanno preso avvio dalla famosissima sentenza della Corte di Giustizia Europea in materia di protezione dei dati e cancellazione degli stessi c.d. Google Spain emanata nel 2014. La pronuncia ha rivoluzionato il modo di guardare il diritto all’oblio, facendo in modo che questo venisse eretto a diritto fondamentale dell’uomo, ma pur sempre bilanciando con gli interessi della collettività, quali il diritto all’informazione e l’interesse storiografico di una determinata vicenda di cronaca.
Chi è il Garante privacy e di cosa si occupa
Il Garante Privacy è l’autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy del 1996 e poi dal codice in materia di dati personali del 2003, preposta al controllo, appunto, delle regole sulla privacy, sui diritti ed sul rispetto della regolamentazione sul trattamento dei dati personali.
Il Garante ha una valenza molto importante, ed infatti negli ultimi decenni, da quando è entrato in vigore il GDPR è stato investito da molte controversie in relazione all’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati personali dalla rete e del diritto all’oblio.
Uno dei provvedimenti del Garante Privacy del 2022
Nel caso di specie il ricorrente presentava una richiesta di cancellazione di alcuni URL lesivi, secondo lo stesso, infatti, queste notizie si riferivano ad una vicenda “riguardante esclusivamente il procedimento penale svoltosi negli XX”. In questo procedimento penale l’interessato aveva beneficiato della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, anche per la pena che gli era stata irrogata. Dunque, rispetto al beneficio in sede penale, chiedeva la rimozione o anche la deindicizzazione delle notizie associate al proprio nome.
La risposta del Garante
Il Garante, rispetto a questa richiesta, reclama che lo stesso interessato non avesse fornito “alcuna informazione, limitandosi a basare le proprie argomentazioni esclusivamente sulla base dell’esito del procedimento penale svoltosi in Italia”. Il Garante dunque, rilevando che nella sentenza non viene fatta menzione degli articoli sul web ma, tuttavia, lo stesso beneficia della non menzione della notizia pregiudizievole in sede penale, non respinge il ricorso dell’interessato.