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Come cambia il diritto all’oblio con la riforma della giustizia

Come cambia il diritto all’oblio con la riforma della giustizia

By Avv. Ludovica Marano

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i Dati Indesiderati

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Ante riforma della giustizia che prende il nome del Ministro che l’ha varata, vale a dire Cartabia, un processo penale, un provvedimento assolutorio, una sentenza ovvero una archiviazione, non venivano considerati quali titoli astrattamente ed automaticamente idonei al fine di poter ottenere la deindicizzazione in merito alle informazioni comparse sui motori di ricerca né, ancor di più, per la rimozione della notizia dai siti web che l’avevano pubblicata.

Prima della riforma Cartabia: il diritto all’oblio

Invero, la dichiarazione di cancellazione di siffatti contenuti personali pregiudizievoli, ovvero, allo stesso modo, anche la cancellazione definitiva di un articolo, venivano poste all’esito di una procedura che prendeva le mosse da una apposita richiesta operata ai motori di ricerca, attraverso moduli che venivano o vengono tutt’ora messi disposizioni degli stessi provider, come ad esempio la compilazione del modulo Google per la cancellazione di dati personali o di un URL particolare.

Il diritto all’oblio post riforma Cartabia, le novità

Il nuovo processo penale disposto dal disegno di legge Cartabia costituisce, ad onor del vero, un altro importante tassello nella cultura garantista della Nazione, la quale pare essere ancora legata a modelli processuali di stampo inquisitorio.

Il caso del politico che voleva cancellare le sue notizie dal web 

La riforma prende le mosse da un caso concreto avvenuto pochi anni prima, invero, il deputato firmatario del progetto di emendamento rispetto a quello di riforma, Enrico Costa, ha dichiarato in diverse interviste quale fosse la vicenda. Ebbene, un esponente politico, aveva richiesto, a seguito di pronuncia assolutoria, al Garante Privacy la rimozione, quanto meno, dei propri dati dalla vicenda che lo vedeva soggetto, la c.d. deindicizzazione.

L’Autorità, nel caso concreto, rispondeva con una pronuncia negativa, opponendo alla richiesta del politico il principio dell’interesse generale della conoscenza delle notizie rispetto al diritto alla privacy ed alla riabilitazione dell’interessato.

Con l’emendamento approvato, invece, si dà il via ad una accelerazione delle pratiche per la richiesta di cancellazione o di deindicizzazione. Invero, gli indagati o imputati in procedimenti penali avranno il diritto di richiedere un provvedimento di deindicizzazione in caso di provvedimento favorevole e potranno a questo punto inoltrare una richiesta per l’ottenimento da parte dei gestori dei motori di ricerca e dalle società di informazione l’istantanea deindicizzazione dei dati personali relativi al procedimento penale in cui sono stati coinvolti.

Infine, qualora il gestore, ricevuta la richiesta, non adempia entro il termine di 7 giorni, l’interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per ottenere il provvedimento di deindicizzazione con una automatica conseguente semplificazione delle procedure di tutela della privacy dinanzi alla autorità competente.

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