??Storia diritto all’oblio, giurisprudenza
6 Settembre 2022
Cancelliamo
i Dati Indesiderati
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Il diritto all’oblio viene oggi conosciuto ampiamente nella sua accezione di potere di riuscire a ordinare i propri dati personali dal web. Per ordinare, nel caso di specie, viene intesa la rimozione dei dati che si presentano sotto forma di articoli o notizie nel web di dominio pubblico riguardanti il soggetto interessato. Molto spesso, la maggior parte dei casi di diritto all’oblio che si susseguono nella giurisprudenza nazionale e sovranazionale sono per lo più connessi a vicende di natura giudiziaria di carattere penale. Si pensi a vicende riguardanti omicidi, reati tributari o casi di pedofilia, in queste particolari ipotesi viene da sé che il reo, soprattutto se interessato da una pronuncia assolutoria non voglia più essere accostato alla vicenda storica, e voglia avere la possibilità di vedere riabilitato il proprio nome ed il proprio status sociale. Non contando tutte quelle ipotesi di pronunce c.d. assolutorie, vale a dire di vicende o casi giudiziari che vengono trattati in maniera dettagliata all’interno della riforma Cartabia, si pensi anche alle ipotesi di notizie caricate in rete che siano erronee o obsolete, e che, tramite link o indici di informazioni, continuano in ogni caso a pregiudicare l’interessato nei propri rapporti sociali.
L’origine del diritto all’oblio
Il diritto all0oblio trae la sua origine in epoca recente, con l’immissione da parte della Corte di Giustizia Europea (da ora CGUE ) dalla sentenza Costeja. Ebbene, il 13 maggio 2014 la Corte si apprestava decidere sul caso del Sig. Costeja, da cui comprensibilmente la sentenza trae il proprio nome. Il fatto è il seguente: il Sig. Mario Costeja Gondales propneva reclamo per la cancellazione di URL ed informazioni che apparivano sul web all’Agenzia spagnola di protezione dei dati, in acronimo AEPD, contro un quotidiano molto famoso nella regione della Catalogna, La Vanguardia Ediciones SL e contro Google Spain. Costeja lamentava che laddove si inserisca il proprio nome nel motore di ricerca Google, l’elenco dei risultati mostrava alcuni link che rimandano a nr. 2 pagine del quotidiano citato, aventi data gennaio e marzo 1998.
Il principio di diritto della sentenza Costeja
Il principio di diritto emesso è il seguente: il soggetto che ne abbia interesse, ovvero anche definito l’interessato, possiede la facoltà di chiedere al fornitore del motore di ricerca, di rimuovere notizie pregiudizievoli, obsolete e non aggiornate nonché link verso pagine web dall’elenco di risultati, anche definiste query, che appare nei suggerimenti successivamente all’immissione nella barra apposita di parole chiave e dati, quali nome e cognome di un soggetto.
Successivamente alla pronuncia di cui si parla, gli interessati ad ottenere la cancellazione o la deindicizzazione dei loro dati personali dai motori di ricerca, appaiono essere maggiormente consapevoli sul loro diritto di cancellazione. Sul punto è stato osservato che le Autorita? di controllo, quale Garante Privacy, hanno avuto un aumento del numero di reclami riguardanti il rifiuto da parte dei fornitori di motori di ricerca per la deindicizzare di link lesivi.
L’ironia del diritto all’oblio per Costeja
Costeja ha fatto in modo che la Corte si pronunciasse su un tema di rilevante importanza, ed ha permesso a tutti i cittadini di vedersi riconosciuto il diritto all’oblio, tuttavia, oggi se si digita nelle query Google “diritto all’oblio” appariranno milioni di articoli, commenti etc. inerenti alla persona del Costeja. Infatti, lo stesso proprio per la grande importanza della sentenza, non può vantarsi del diritto all’oblio, in quanto la sua notizia, anche a distanza di anni, è ancora oggetto di interesse storiografico per i cittadini.