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Dopo quanti anni si può richiedere il diritto all’oblio?

Dopo quanti anni si può richiedere il diritto all’oblio?

By miriamp

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Spesso si ritiene il fattore temporale un indice fondamentale per calcolare la validità o meno di una richiesta di rimozione contenuti, in quanto più tempo passa dalla data della notizia e più è probabile che il suo interesse pubblico venga meno e che quindi una richiesta di diritto all’oblio venga accettata. Tuttavia, con le ultime disposizioni per la Trattazione dei giudizi di impugnazione delle sentenze di condanna nel testo emendato, presentate dal Ministro della Giustizia alla Camera, assistiamo ad importanti novità in merito alla possibilità di ottenere la deindicizzazione di notizie personali, soprattutto in caso di assoluzioni o processi archiviati. Dopo queste ultime novità, dopo quanti anni si può richiedere il diritto all’oblio quindi? Vediamolo insieme nei prossimi paragrafi.

Diritto all’oblio e sentenze archiviate: come riabilitare il proprio nome 

Prima di parlare della nuova disposizione che a breve entrerà tra le leggi dello Stato, è bene precisare che, Secondo il nostro ordinamento giuridico, una delle principali funzioni del diritto all’oblio è proprio quella di permettere ad un utente di non essere più ricordato per determinati eventi del passato o non essere più collegato a persone o vicende spiacevoli con cui si è dimostrato non c’entri nulla. Spesso, infatti, la “gogna mediatica” travalica certi perimetri sociali ed entra nel privato di una persona più di quanto sia lecito, non solo nel periodo in cui ci si trova nel vivo della notizia, ma anche a distanza di anni e/o dopo una sentenza di archiviazione di un processo. Le persone coinvolte da tali violazioni, per questo, accettano la presenza del diritto di cronaca delle fonti di informazioni quali motori di ricerca, siti web e testate giornalistiche online e siti web in generale, ma al contempo richiedono che quantomeno tali notizie negative non siano ulteriormente raggiungibili tramite i motori di ricerca. Tale risultato è raggiungibile tramite l’ottenimento di una deindicizzazione, la maggiore espressione del diritto all’oblio ed il bilanciamento più adeguato tra il diritto alla privacy dell’individuo, il diritto di cronaca delle testate online ed il diritto all’informazione del grande pubblico. 

Provvedimento in merito alle sentenze di condanna: il DDL n. 2435-A

In riferimento alla “gogna mediatica” di cui sopra e data la particolarità del trattamento dei dati giudiziari, è giusto quindi permettere all’individuo coinvolto di ripulire la propria immagine e riabilitare il proprio nome una volta dimostrata la non colpevolezza o la non più rilevanza della notizia, di un processo o di un evento mediatico particolarmente di scalpore e lesivo per la propria reputazione. Proprio in questo senso, la nuova disposizione di legge permette di ottenere l’immediata deindicizzazione delle notizie personali di chi ha ricevuto provvedimenti di archiviazione, di non luogo a procedere o di assoluzione in processi penali. In questi casi, quindi, non sarà più necessario attendere l’approvazione dei gestori di siti web o degli editori di giornali, ma si potrà richiedere ed ottenere immediatamente il diritto all’oblio e, una volta dimostrata una delle circostanze di cui sopra, la deindicizzazione sarà immediata. Tali indicazioni sono presentate dall’art.13 del DDL n. 2435 – A, presentato dal Ministro della Giustizia alla Camera dei Deputati, e dal titolo “Disposizioni per la trattazione dei giudizi di impugnazione delle sentenze di condanna nel testo emendato”. 

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