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Trattamento di dati giudiziari, leggi il parere del Garante Privacy

Trattamento di dati giudiziari, leggi il parere del Garante Privacy

By Avv. Ludovica Marano

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Il 22 luglio 2021 è stata indetta una riunione alla quale hanno preso parte diversi componenti facenti parte dell’amministrativo del Garante Privacy, tra cui prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti, e il Consigliere Fabio Mattei, in qualità di segretario generale, conclusasi con l’emissione di un parere circa il trattamento dei dati giudiziari. Si discute in particolare dell’art. 10 del GDPR, il quale individua quelle che sono le condizioni generali al fine di ottemperare un lecito trattamento dei dati personali e degli interessati circa le condanne penali, i reati nonché le connesse misure di sicurezza. Si rileva sul punto che la medesima disposizione è strettamente connessa all’art. 2 octies del GDPR, il quale stabilisce i princìpi rispetto al trattamento dei dati ivi indicati, individuandone le fonti nazionali presupposte capaci di legittimare il proprio trattamento laddove questi non siano assoggettati al controllo degli Enti Pubblici.

La sollecitazione del Ministero verso il parere del Garante sul trattamento dei dati giudiziari

Il Ministero, data l’importanza e la delicatezza delle informazioni, ha sollecitato il Garante all’emissione di un parere in riferimento, proprio al trattamento dei dati personali. Tali richieste si pongono nell’ambito delle iniziative di rafforzamento che il Ministero si pone nei settori della legalità e della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nelle attività economiche, ai sensi del D.Lgs. nr. 159/2011.  I protocolli sino ad ora attuati per queste finalità, sono da considerarsi efficaci strumenti nella lotta al contrasto alle infiltrazioni mafiose ed alla criminalità organizzata, soprattutto nel tessuto economico ed imprenditoriale.  Tutto quanto sopra premesso, il Garante considera anche che l’art. 2 octies del Codice della Privacy, al co. 3 consente che il trattamento dei dati relativi alle condanne penali, sia autorizzato laddove sia funzionale “all’adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d’appalto”. Il Garante assume come valida la predisposizione delle vecchie normative sul punto, e sulla scorta di quanto definito dal Ministero, le considera come valide a tal punto che dispone i trattamenti medesimi siano validi per tutti i protocolli di intesa, stipulati o non ancora stipulati, sino alla data di adozione del decreto stesso. Ancora, disciplina che i dati raccolti con i relativi trattamenti, in attuazione dei protocolli ivi menzionati devono essere adeguati, pertinenti e strettamente necessari alle finalità di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata; gli stessi poi devono essere esatti, considerando anche gli aggiornamenti alle vicende giudiziarie a cui rimandano e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate. 

La decisione del Garante Privacy

Il Garante, ai fini del fondamento della propria decisione rileva che i dati in esame non potranno essere diffusi, né tantomeno potranno essere oggetto di comunicazioni, salvo quelle funzionali agli adempimenti di eventuali obblighi di legge o del medesimo regolamento, ovvero per ottemperare a specifiche richieste delle pubbliche autorità. Prescrive inoltre che i Titolari dei trattamenti hanno comunque l’obbligo di rendere gli interessati informati sul trattamento degli stessi mediante un’idonea informativa. Altresì determina che i dati che vengono raccolti in attuazione dei protocolli menzionati sopra, devono essere conservati per il periodo di tempo determinato dagli stessi o comunque il periodo non può essere superiore a quello assolutamente necessario al conseguimento degli scopi specificatamente previsti.

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