Cancellare notizie da Google: i settori specifici di interesse nel regolamento generale sulla protezione dei dati
16 Novembre 2021
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Le linee guida del Garante Privacy assumo portata interpretativa in merito ad alcune questioni concernenti la privacy e la tutela dei diritti dell’interessato, invero queste fornendo simili indicazioni di carattere generale rispetto al trattamento dei dati personali garantiscono la corretta applicazione dei princìpi stabiliti dal Codice della Privacy.
Il diritto all’oblio, caratteri generali
Il diritto all’oblio e? stato introdotto in ambito normativo nell’articolo 17 del GDPR a seguito di quanto stabilito rispetto alla deindicizzazione dalla sentenza di Google Spain o meglio conosciuta come Costeja. Sul punto, la pronuncia Costeja veniva emessa dalla Corte di Giustizia Europea nell’anno 2014 e pone in essere la definizione, finalmente, riguardo al diritto all’oblio stabilendo che l’interessato pregiudicato da notizie sul web può richiederne, al fornitore di un motore di ricerca online, la rimozione di link che compaiono nelle query di ricerca del motore stesso a seguito di una ricerca effettuata inserendo nel campo apposito i dati dell’interessato.
Settori specifici di interesse nel regolamento generale sulla protezione dei dati
Questa breve panoramica, supportata dalle linee guida del Garante Privacy è volta alla migliore comprensione di quali sono i settori specifici di interesse nel regolamento sulla protezione dei dati personali circa la nozione di consenso di cui al regolamento (UE) 2016/679. Invero, il GDPR realizza un livello maggiore di tutela quando si tratta del trattamento dei dati personali delle persone fisiche particolarmente vulnerabili, ed in particolare si fa riferimento ai minori. Nell’art. 8 vengono infatti introdotti obblighi ulteriori e specifici al fine di garantire una salvaguardia dei dati dei minori rispetto ai servizi offerti e direttamente loro connessi. La ragione della presente protezione rafforzata è istituita dall’art. 38 che testualmente esprime che “I minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”. Come rilevato, tra i requisiti minimi del consenso informato in tema di dati personali, vi è la chiarezza e la specificità che devono essere forniti al momento della sottoscrizione dal Titolare del trattamento, da ciò ben si comprende come lo stesso debba essere maggiormente chiaro e comprensibile laddove il destinatario dello stesso sia un minore.
Come si ottiene il consenso informato da un minore
Per ottenere il consenso informato da un soggetto minore d’età, il Titolare del trattamento deve spiegare in un linguaggio sì chiaro e semplice ma che sia ulteriormente adattato al minore, al fine di fargli comprendere come ha intenzione di trattare i dati raccolti, salvo per alcune deroghe della Legge stessa. Altresì è possibile, per alcuni servizi che spetti al genitore la prestazione del consenso, in merito il Titolare sarà soggetto ad una serie di obblighi di informazioni che consentano agli adulti di prendere una decisione informata sul trattamento die propri figli.
I minimi di età
Il GDPR comunque specifica che “gli Stati membri possono stabilire per legge un’eta? inferiore a tali fini purchè non inferiore ai 13 anni”. Grava poi sul Titolare del trattamento, il compimento di ogni ragionevole sforzo per verificare che l’utente abbia raggiunto l’eta? del consenso digitale, e l’apposizione di le misure che dovrebbero essere proporzionate alla natura e ai rischi delle attivita? di trattamento. Infatti, laddove l’utente dica di aver raggiunto l’eta? del consenso digitale, il titolare del trattamento puo?, non è obbligato, a realizzare altri controlli appropriati al fine di accertare la veridicità delle loro dichiarazione.
La responsabilità genitoriale
Circa l’autorizzazione la responsabilita? genitoriale, il regolamento non prevede particolari modalita? pratiche per ottenere il consenso del genitore e nemmeno per stabilire chi sia autorizzato a prestare il consenso. Sul punto infatti viene osservato che non sempre il titolare della responsabilita? genitoriale e? il genitore naturale del minore e, in alcuni casi, che la responsabilita? genitoriale puo? essere detenuta da piu? parti che possono comprendere tanto persone fisiche quanto persone giuridiche. Si raccomanda per questo, a tal fine un approccio c.d. proporzionato, inteso come quello di concentrarsi sull’ottenimento di una quantita? limitata di informazioni, ad esempio i dettagli di contatto di un genitore o del tutore del minore. In ogni caso, il Gruppo di lavoro che ha inteso stilare siffatte linee guida ha posto in luce le difficoltà riguardo l’accertamento sia del responsabile legale sia dell’accertamento della vera età del soggetto ricettore del consenso informato. Proprio quest’ultimo aspetto puo? e deve essere posto alla base di una decisione che sia in grado di determinare quali siano gli spettanti al Titolare del trattamento.