Cassazione su Diritto all’Oblio: eliminare notizie da Google
28 Novembre 2022
Cancelliamo
i Dati Indesiderati
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Guardando al c.d. diritto all’oblio questo ad oggi viene considerato quale forma di garanzia e tutela che consiste, sostanzialmente, nella non diffusione o anche divulgazione, quando non sussistano specifici motivi, di informazioni o notizie che possono costituire un precedente pregiudizievole dell’onore e alla reputazione di una persona, per tali intendendosi principalmente i precedenti giudiziari di una persona. Il diritto ad essere dimenticati online invece consiste nella cancellazione dagli archivi online, anche a distanza di anni, di tutto il materiale che può risultare sconveniente e dannoso per soggetti che sono stati protagonisti in passato di fatti oggetto di cronache. Preposto al controllo è il Garante Privacy, il quale deve attenersi a delle regole precise, quali quelle inserite nell’art. 17 del GDPR al fine di concedere il diritto all’oblio al richiedente. A titolo di esemplificazione, è bene ricordare che detto termine, vale a dire quello “diritto all’oblio” è stato per la prima volta utilizzato grazie alla CGUE, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tramite la promulgazione della sentenza del 2014, meglio conosciuta con il nome di sentenza Costeja o Google Spain. Il diritto all’oblio viene inteso come il potere di disporre dei propri dati personali. Sul punto anche la Corte di Cassazione ha fatto sentire la propria voce, invero la stessa ha di recente statuito rispetto al diritto all’oblio, al diritto alla privacy nonché rispetto ai poteri che sono propri del Garante Privacy.
I poteri del Garante Privacy
Il Garante Privacy, di cui ora la Cassazione del 2022 si è occupata è quell’autorità amministrativa a carattere indipendente che è stata istituita dalla legge sulla privacy del 1996 e le cui funzioni sono oggi regolate dal codice in materia di dati personali del 2003. Il Garante è l’Autorità che è stata preposta al fine di garantire e tutelare, per l’appunto, non solo la privacy ma anche i diritti nonché il rispetto della regolamentazione sul trattamento dei dati personali. Il Garante negli ultimi tempi è stato investito da molte controversie in relazione all’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati personali dalla rete e del diritto all’oblio.
La sentenza della Corte di Cassazione
La Corte ha emesso sentenza nr. sentenza 3952/2022 nella quale stabilisce che il Garante Privacy ha la facoltà di poter prendere decisioni nei confronti di un motore di ricerca, ovvero di un browser, anche se questo ha la propria sede all’estero. Questo vuol dire che può disporre in merito alla deindicizzazione, la quale qui si ricorda avere lo stesso effetto della cancellazione di un contenuto dal web; tuttavia, sebbene questo potere gli sia concesso non può, in ogni caso, ordinare la rimozione del contenuto quando la notizia in questione, ovvero il contenuto sottoforma anche di immagine possegga un rilevante o quantomeno apprezzabile interesse pubblico, c.d. interesse storiografico e pubblico della collettività. Seguendo letteralmente le parole della Corte questa ha chiarito che la richiesta posta in essere nel provvedimento del Garante Privacy “di provvedere alla definitiva rimozione degli URL indicati nel ricorso, eliminando altresì le copie cache delle pagine accessibili attraverso tali URL, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento”.