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Il diritto all’oblio nella pubblica amministrazione

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By Avv. Ludovica Marano

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Il diritto all’oblio oggi diritto fondamentale della persona e riconosciuto in tutta Europa grazie all’avvento del GDPR, viene considerato quale forma di tutela che consiste nella non divulgazione, senza che se ne abbiamo particolari motivi previsti dalla legge, di tutte le informazioni o notizie che possono essere pregiudizievoli all’onore ed alla reputazione di un soggetto. Il diritto all’oblio inteso nella sua accezione digitale consiste parimenti nella rimozione dagli archivi sul web, anche a distanza di anni, di tutto il materiale che può risultare sconveniente e dannoso per soggetti che sono stati protagonisti in passato di fatti oggetto di cronache. Preposto al controllo è il Garante Privacy, il quale deve attenersi a delle regole precise, quali quelle inserite nell’art. 17 del GDPR al fine di concedere il diritto all’oblio al richiedente. Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 il diritto all’oblio viene configurato come quel diritto alla rimozione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l’obbligo per i titolari del Trattamento dei dati, laddove vengano “reso pubblici” i dati personali dell’interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web, di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, copia o riproduzione”.

La Pubblica Amministrazione ed il diritto all’oblio

Il diritto all’oblio è un diritto versatile tanto che può essere applicato ad ogni tipo di categoria, invero anche nella Pubblica Amministrazione. In tema di Pubblica Amministrazione la normativa del diritto all’oblio deve riportarsi in coordinamento alle linee guida che sono state prodotte dall’Autorità Garante nel maggio 2014 proprio in materia di trattamento di dati personali contenuti negli atti amministrativi. Il trattamento che viene effettuato dalla Pubblica Amministrazione odierna è per finalità di pubblicità e trasparenza da soggetti pubblici e da altri enti obbligati.

La disciplina del trattamento dei dati personali della pubblica amministrazione

La normativa in questione è quella contenuta ai sensi del D.Lgs n.33/2013. Invero, pubblica amministrazione deve dare attuazione ai principi in tema di protezione dei dati personali, come ad esempio il c.d. principio di necessità, il quale chiarisce che il soggetto pubblico è tenuto a rendere pubblici i soli dati necessari per raggiungere le specifiche finalità di trasparenza perseguite con la pubblicazione on line dei documenti e degli atti amministrativi.

La Data protection della Pubblica Amministrazione

 In poche parole, stante alla normativa di riferimento sul diritto all’oblio, sulle linee guida e sul trattamento dei dati personali, anche la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di adottare un approccio c.d. “data protection by default and by design” rispetto alla pubblicazione di atti o documenti amministrativi per finalità di trasparenza. Questo vuol dire che dovrà   configurare il trattamento prevedendo fin dall’inizio le garanzie indispensabili.

 

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