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Cancellare notizie da Google: nuovi provvedimenti del Garante

Cancellare notizie da Google: nuovi provvedimenti del Garante

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Ora che l’accesso a informazioni e notizie è diventato più facile che mai grazie ai motori di ricerca come Google. Tuttavia, questa facilità di accesso alle informazioni ha portato a una serie di sfide in termini di privacy e protezione dei dati personali. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), in vigore dall’aprile 2018, ha introdotto il concetto del “diritto all’oblio”, che consente ai cittadini europei di richiedere la rimozione di informazioni personali dai risultati dei motori di ricerca. In Italia, il Garante Privacy ha un ruolo cruciale nell’applicazione di tali disposizioni e nell’assicurare il rispetto dei diritti individuali.

Cosa si intende per diritto all’oblio nell’era digitale

Il diritto all’oblio è un concetto fondamentale nell’ambito della protezione dei dati personali. Esso riconosce il diritto di un individuo di richiedere la rimozione di informazioni personali obsolete o non più rilevanti dai risultati di ricerca online. Questo diritto è stato sancito in modo chiaro e vincolante dal GDPR, il quale stabilisce che le persone hanno il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione dei propri dati personali, senza ingiustificato ritardo, quando sussiste una delle seguenti condizioni esplicate nell’art. 17 del GDPR:

-I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.

-La persona ritira il consenso su cui si basa il trattamento, e non sussiste un’altra base giuridica per il trattamento.

-La persona si oppone al trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare, e non sussiste un motivo legittimo prevalente per continuare il trattamento.

-I dati personali sono stati trattati illecitamente.

-I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri a cui è soggetto il responsabile del trattamento.

-I dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del GDPR.

Il ruolo chiave del Garante Privacy

In Italia, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito Garante Privacy) è l’organismo preposto a vigilare sull’applicazione del GDPR e sulla protezione dei dati personali dei cittadini italiani. Il Garante Privacy svolge un ruolo cruciale nell’interpretazione e nell’implementazione del diritto all’oblio in conformità con il GDPR.

Il Garante Privacy ha emesso una serie di provvedimenti e linee guida per affrontare le richieste di rimozione di informazioni dai risultati dei motori di ricerca. Questi provvedimenti forniscono un quadro normativo per garantire che le richieste di cancellazione siano trattate in modo equo e trasparente, nel rispetto dei diritti sia dei cittadini che delle piattaforme online. vediamone qualcuno insieme.

La richiesta di diritto all’oblio e la protezione della reputazione lavorativa

 

L’interessata, nel caso di specie, ha avanzato una richiesta di “diritto all’oblio” lamentando il pregiudizio causato alla sua reputazione lavorativa dalla persistente associazione del suo nome a informazioni obsolete e fuorvianti. La richiesta mira a eliminare questa associazione automatica tra il suo nome e informazioni relative a una controversia legale privata. Ha precedentemente presentato una richiesta simile che è stata in parte accolta, ma ha ora ribadito la sua istanza in relazione a tre specifici link.

Nel suo ricorso, l’interessata ha sottolineato i seguenti punti chiave, in primo luogo la sua richiesta non mira a rimuovere i contenuti stessi dalla rete, ma solo a interrompere l’associazione automatica tra il suo nome e tali contenuti. Ancora, la controversia legale che ha portato a questo problema è iniziata nove anni fa, con una decisione che prevedeva l’oscuramento delle sue informazioni personali online, a causa della sensibilità della questione. Infine, non esiste un interesse pubblico attuale nella conoscibilità della sua coinvolgimento in questa causa, e la diffusione delle informazioni danneggia le sue prospettive di trovare un nuovo lavoro in aziende italiane.

Tuttavia, nel caso specifico, la richiesta di diritto all’oblio non sembra avere fondamento, poiché due dei link in questione rimandano a contenuti recenti del 2015, riguardanti la motivazione di una sentenza e un elenco di cause legali. Inoltre, uno dei link contiene la motivazione di una causa completamente diversa da quella oggetto del ricorso odierno.

La richiesta di rimozione di contenuti inappropriati dal web

Nel caso di specie, il soggetto interessato ha presentato un ricorso al Garante Privacy chiedendo la rimozione di link e relative c.d. “meta description” che associavano il suo nome a siti web per adulti. Nel ricorso, ha sottolineato che questa associazione è dannosa per la sua reputazione, in quanto non vi è alcun collegamento tra tali siti e la sua attività nel settore della comunicazione per organizzazioni no profit e piccole imprese socio-culturali. La richiesta includeva anche la liquidazione delle spese del procedimento. Il caso evidenzia l’importanza di proteggere la privacy e la reputazione delle persone online attraverso l’atto di cancellare notizie da internet. Il Garante Privacy ha dovuto valutare attentamente la richiesta e decidere se i link e le “meta description” in questione violano la normativa sulla protezione dei dati personali. La rimozione di tali collegamenti potrebbe essere giustificata se si ritiene che causino danni ingiustificati alla persona interessata. Nel caso di specie, il Garante Privacy ha deciso di non prendere ulteriori provvedimenti riguardo al ricorso presentato, in quanto la parte resistente ha fornito, nel corso del procedimento, una risposta adeguata alle richieste della ricorrente.

Il Garante privacy sui link dannosi per la reputazione

Nel presente caso, il ricorrente, amministratore delegato di KW S.p.A., una società di gestione parcheggi, ha presentato una richiesta di rimozione di link associati al suo nome su Google. L’associazione di tali link al suo nome è stata dannosa per la sua reputazione personale e professionale. La richiesta è stata motivata dalle seguenti ragioni:

-Un articolo pubblicato su “Il Secolo XIX” nel 2012 ha menzionato il nome del ricorrente in relazione a presunte indagini giudiziarie su manager di KW S.p.A. per reati di estorsione, usura e truffa. Il ricorrente ha intrapreso un’azione legale contro l’editore del giornale per diffamazione e falsità delle informazioni riportate.

-Un altro articolo, sempre dello stesso giornale, ha riferito di minacce anonime ricevute dal ricorrente e ha menzionato notizie false riguardanti le indagini sui responsabili delle minacce. Questa situazione ha ulteriormente danneggiato la reputazione del ricorrente.

-Il ricorrente ha ritenuto che la presenza dei link associati a tali articoli nei risultati di Google fosse dannosa per la sua reputazione personale e professionale. Ha sostenuto che non vi fosse un interesse pubblico legittimo a rendere tali informazioni facilmente accessibili, dato che non c’erano prove definitive dei presunti reati e che egli ricopriva un ruolo professionale privo di rilevanza pubblica.

-Ha sottolineato che la presenza del suo nome nei “snippet” dei link (abstract descrittivi) amplificava il pregiudizio causato alla sua reputazione.

In sintesi, il ricorrente ha chiesto la rimozione dei link associati a tali articoli dannosi per la sua reputazione, basandosi sulla loro presunta natura diffamatoria e la mancanza di un interesse pubblico legittimo alla loro reperibilità. Ha anche notato che in passato, la resistente aveva già accettato richieste simili.

Il Garante Privacy ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’interessato. In particolare, ha ritenuto che l’associazione tra il nome dell’interessato e il termine “minacce” nella funzione di completamento automatico (autocomplete) fosse dannosa per la sua reputazione, in quanto poteva far sospettare che egli fosse coinvolto in attività illecite. Nonostante il contenuto originario da cui questa associazione è derivata fosse stato rimosso, il pregiudizio persisteva. Pertanto, è stato ordinato a Google di rimuovere questa associazione entro venti giorni dall’avvenuta ricezione del provvedimento. Inoltre, è stato stabilito un importo di 500 euro a titolo di spese legali, con 200 euro a carico di Google a causa del parziale accoglimento del ricorso e la restante parte compensata per giusti motivi e specificità della vicenda.

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