Cancelliamo i dati indesiderati


Site icon Diritto All'Oblio su Google – Come Rimuovere il Proprio Nome dai Risultati di Ricerca

Linee guida aggiornate per cancellare informazioni personali da Google

Il termine diritto all’oblio è quel diritto o meglio potere per cui è possibile disporre in maniera piena dei propri dati personali. In questo senso si parla di diritto all’oblio laddove il soggetto pregiudicato da una notizia online che leda la propria immagine ovvero la propria reputazione, riesca ad ottenere la rimozione dei contenuti dalla rete. Siffatti contenuti possono presentarsi nei modi più disparati, tra cui articoli di giornale, link, URL, post sui social e così via.

Qual’è la differenza tra deindicizzazione e cancellazione

Il diritto all’oblio però molto spesso non si concretizza con la vera e propria cancellazione delle notizie pregiudizievoli, ma si ottiene con la c.d. deindicizzazione. Ebbene, la deindicizzazione consegue il medesimo effetto pratico della rimozione dei contenuti dal web, ma non è propriamente la stessa cosa. 

Invero, attraverso il metodo appena menzionato non si fa altro che ottenere la cancellazione delle informazioni relative a quel soggetto dalle ricerche di Google, o anche definite query del motore di ricerca Google; in questo modo la notizia sarà comunque visibile ai soli utenti che si collegheranno sulla pagina in cui è contenuto l’articolo.

Le pronunce della corte di Giustzia Europea 

Nel 2014 il diritto all’oblio veniva riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea, nella famosa sentenza “Google Spain” o anche chiamata ormai Sentenza Costeja. In quel caso la Corte emetteva sentenza in merito al riconoscimento ed all’importanza del diritto ad essere dimenticati, definendo questo come “il diritto di una persona ad esigere la rimozione di informazioni o di dati obsoleti, o che non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti e trattati, ovvero per cui l’interessato ne ha revocato il consenso”.

Ancora, nel 2019 la Corte di Giustizia EU si pronuncia nuovamente sul diritto all’oblio, ma stavolta sulla interpretazione dell’art. 17 del GDPR, vale a dire sul regolamento Europeo sulla regolamentazione dei dati personali. Invero, la Corte sentenzia che “nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri”. 

Le linee guida sul diritto all’oblio

A seguito delle pronunce elencate, il Comitato Europeo per la protezione dei dati, in acronimo EDPB, ha avviato un processo confacente alla redazione di linee guida per l’elencazione puntuale dei criteri e dei i motivi per i quali l’interessato può richiedere la deindicizzazione così come le eccezioni all’esercizio di tale diritto.

Una prima versione delle linee guida si ha con quelle nr. 5 nell’anno 2019; mentre una seconda, la più recente, è stata pubblicata il 7 luglio 2020.

Motivi per richiedere la deindicizzazione

Ai sensi dell’articolo 17, par. 1, a) del GDPR, l’interessato può richiedere a un fornitore di motori di ricerca di rimuovere il contenuto dei propri risultati, laddove i dati personali dell’interessato non siano più necessari in relazione alle finalità del trattamento da parte del motore di ricerca. Un altro motivo, per cui un privato può richiedere la rimozione delle informazioni personali lesive dal web è quello inerente alla revoca del consenso da parte dell’interessato laddove non vi fossero basi legali al trattamento dei dati personali. La rimozione può essere, poi, richiesta per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Eccezioni al diritto alla deindicizzazione

Una prima eccezione riguarda la situazione con la notizia presumibilmente pregiudizievole, si stia attuando il diritto alla libertà di espressione e di informazione costituzionalmente garantito. La seconda eccezione riguarda le fattispecie in cui il trattamento è necessario per l’adempimento di un obbligo legale.  La terza e la quarta eccezione riguardano motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e gli scopi di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o scopi statistici, nella misura in cui questo potrebbe compromettere gravemente il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento. Le Linee guida ricordano però che, in un processo di rimozione dall’elenco, le informazioni restano in ogni caso accessibili allorquando si utilizzano altri termini di ricerca.

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