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Esempi diritto all’oblio, il caso Biancardi – Google

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Il diritto all’oblio, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 17 del Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, anche conosciuto come GDPR, è confacente a quel diritto di essere dimenticati.  La norma di cui sopra determina una serie di cause alla presenza delle quali il soggetto interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento l’eliminazione delle notizie pregiudizievoli allo stesso relative senza margini di ritardo. Per fare un esempio, un soggetto può richiedere la cancellazione del proprio nome da Google ovvero la rimozione dalle notizie dalle ricerche Google, nel caso in cui i propri dati personali non siano più indispensabili rispetto alle finalità per i quali venivano conseguiti o trattati o quando si sia revocato il consenso al trattamento o quando ancora i dati siano stati raccolti in maniera illecita. Ad oggi, il diritto all’oblio è stato anche oggetto di riforma Cartabia sul processo penale, la quale determina l’ottenimento automatico della cancellazione dal web delle notizie de qua laddove sia incorso un provvedimento dell’autorità giudiziaria di assoluzione piena.

Limitazioni al diritto all’oblio

Il diritto all’oblio e di cancellazione dell’interessato di link e contenuti pregiudizievoli, subisce in questo modo delle limitazioni nelle ipotesi in cui il trattamento dei dati sia necessario ai sensi dell’art. 17, par. 3 lett. d)  “ai fini a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’art. 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento”.

Il caso Biancardi, la vicenda

Il caso Biancardi origina da un reclamo operato d aparte del Biancardi per un articolo di giornale del 2008, che descrive una rissa e un accoltellamento in un ristorante. Il ricorrente veniva ritenuto responsabile civilmente per aver tenuto un articolo sull’incidente sul sito web del proprio giornale online. 

La sentenza del Tribunale

La questione proposta alla Corte è doppia e qui si riassume:

– la libertà di espressione del ricorrente fosse violata in quanto ritenuto responsabile per il rifiuto di dei-indicizzare il materiale;

-l’obbligo di deindicizzare il materiale può essere esteso ad amministratori o giornalisti piuttosto che essere limitato ai motori di ricerca.

La Corte emetteva una sentenza nella quale osservava che nel caso di specie ci fosse un fattore di discrasia con la giurisprudenza precedente. Invero, non riguarda il contenuto della pubblicazione, né il modo in cui è stata pubblicata, con o senza maniera anonima, piuttosto la mancata deindidicizzazione da parte della ricorrente. Da questo punto di partenza, il Tribunale ha cercato di risolvere l’intervento di analisi dei principi che possono essere applicati al fine di calcolare la proporzionalità della notizia con l’interesse storiografico. 

La Corte determinava che la richiesta di deincidizzazione costituiva in effetti una limitazione, non concessa dalla stessa legislazione, al diritto alla libertà di espressione del Biancardi ai sensi dell’articolo 10 GDPR. 

 

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