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Diritto all’oblio Google: casi famosi e provvedimenti del Garante

Diritto all’oblio Google: casi famosi e provvedimenti del Garante

By Avv. Ludovica Marano

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Il diritto all’oblio, o per chiamarlo con un inglesismo, il “Right to be Forgotten”, è un concetto di pressoché recente introduzione rispetto al campo del diritto della privacy. Invero, si tratta di un diritto, ad oggi riconosciuto anche grazie alla giurisprudenza come fondamentale. Quest’ultimo, infatti, ha il compito di garantire alle persone interessate il diritto di avere la propria identità nascosta, di eliminare informazioni personali da Google o di avere “giustizia digitale” rispetto alle informazioni che si possano reperire in rete e che siano pregiudizievoli per l’interessato stesso.

Google ed il diritto all’oblio ai sensi dell’art. 17 del GDPR

 Il GDPR, anche chiamato General Data Protection Regulation, ovvero il regolamento sulla protezione dei dati personali è una legislazione europea che si applica a tutti i paesi dell’UE e che ha lo scopo di tutelare la privacy e i dati personali dei cittadini europei. È una legislazione che fornisce ai cittadini dell’UE maggiori diritti in termini di privacy e protegge i dati personali da pratiche non etiche o illegali. La legislazione impone anche alle organizzazioni che trattano i dati personali dei cittadini europei di conformarsi alle sue norme. Inoltre, introduce nuovi obblighi in termini di trasparenza, sicurezza e responsabilità.

Il ruolo del Garante privacy rispetto ai reclami di cancellazione dei dati personali dal web

Il Garante per la Privacy si occupa di tutelare i diritti fondamentali della persona, assicurando che le informazioni che riguardano i cittadini non vengano utilizzate in modo improprio. Si occupa inoltre di armonizzare le diverse normative nazionali e internazionali in materia di protezione della privacy, svolgendo un ruolo di grande importanza nel contrastare qualsiasi violazione dei diritti di libertà e di riservatezza dei cittadini.

L’importanza del Garante per la Privacy è ormai evidente ai giorni d’oggi, in quanto siamo sempre più esposti ai rischi connessi alla violazione dei nostri diritti di privacy. Abbiamo una grande quantità di dati personali, ad esempio nomi, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, e così via, che sono conservati nei database online e che possono essere facilmente utilizzati da persone non autorizzate o da organizzazioni che possono sfruttarli a proprio vantaggio.  Per questo analizzeremo brevemente alcuni provvedimenti emessi dall’Autorità Garante.

La decisione del garante rispetto alla vicenda di cancellazione dei dati giudiziari

Con il provvedimento in questione, l‘interessato lamentava un pregiudizio alla propria reputazione personale e professionale a causa della reperibilità in rete di articoli che riportano informazioni risalenti nel tempo su fatti avvenuti in un altro continente. Tali informazioni sono vere, ma l‘assunzione di colpa è stata conseguenza obbligata di una detenzione preventiva e la pena inflitta è stata interamente scontata.

La perdurante reperibilità degli articoli crea un grave pregiudizio, poiché l‘interessato, pur essendo un professionista altamente qualificato, non riesce ad ottenere lavori adeguati alla sua specializzazione o li perde. Ebbene, il Garante privacy ha rilevato, in merito al reclamo in questione, che il procedimento penale di cui si chiedeva la rimozione dal web fosse riferito a reati gravi, e  si è concluso, non già con una assoluzione, bensì con una condanna per il reclamante a quattro anni e sei mesi di reclusione.

La vicenda è ancora rilevante per il pubblico perché i reati sono stati commessi in relazione all‘attività professionale dell‘interessato, che continua a svolgere. Gli URL di cui è stata richiesta la rimozione contengono articoli su questa stessa vicenda.

Il reclamo considerato infondato per sussistenza dell’interesse storiografico

L‘interessato, in questo provvedimento, ha lamentato il pregiudizio alla propria reputazione personale e professionale derivante dalla presenza in rete di contenuti riferiti a vicende avvenute nel 2016. Non vi sarebbe più alcun interesse pubblico alla conoscibilità di tali informazioni in relazione al proprio nome, poiché la finalità di cronaca sarebbe esaurita e non ricopre alcun ruolo pubblico.
Il reclamo viene considerato infondato sulla base dell’assunto secondo cui la notizia fosse inerente al fatto storico per il quale le banche d’investimento avevano subito ingenti perdite economiche proprio a causa delle attività svolte da una società di trading gestita dal reclamante. Si ritiene che esista un interesse pubblico a reperire le informazioni correlate, dato che l’interessato attualmente svolge attività nel settore della gestione del risparmio, collegata all’intermediazione finanziaria.

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