Cancellare notizie da Google, il diritto alla deindicizzazione dei link
6 Giugno 2022
Cancelliamo
i Dati Indesiderati
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Il diritto all’oblio e? stato introdotto, in particolare, nel quadro dell’articolo 17 del GDPR per tenere conto del diritto di richiedere la deindicizzazione stabilito dalla sentenza Costeja.
La sentenza Costeja è stata pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea, da ora CGUE, il 13 maggio 2014 e ha chiarito che un interessato può richiedere al fornitore di un motore di ricerca online, di cancellare uno o più link verso pagine web dall’elenco di risultati che appare dopo una ricerca effettuata a partire dal suo nome.
Successivamente alla pronuncia summenzionata, le persone interessate alla cancellazione o alla deindicizzazione delle proprie informazioni dai motori di ricerca, sembrano essere maggiormente consapevoli del proprio diritto di proporre reclamo avverso il rifiuto delle loro istanze di deindicizzazione; ad onore del vero è stato osservato che le autorità? di controllo hanno avuto un aumento del numero di reclami riguardanti il rifiuto da parte dei fornitori di motori di ricerca di deindicizzare link.
Basi giuridiche alla deindicizzazione
Come detto in apertura la base giuridica del diritto all’oblio, e dunque la base per poter eliminare le informazioni da una certa pagina o anche per deindicizzare i link dal browser è l’art. 17 del GDPR.
Invero, l’articolo 17, paragrafo 1, stabilisce quali sono i principi generali per poter richiedere la cancellazione dei delle informazioni personali dai motori di ricerca, come Google, in maniera esemplificativa e non esaustiva si ricorda qui che
-i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. In questa norma viene aperta la possibilità di consentire all’interessato di chiedere la deindicizzazione delle informazioni personali che lo riguardano rese accessibili per un periodo superiore a quello necessario per il trattamento ad opera del fornitore del motore di ricerca. Nell’ambito del diritto di chiedere la deindicizzazione, deve essere raggiunto un equilibrio tra la tutela della vita privata e gli interessi degli utenti di Internet ad avere accesso all’informazione.
EDPB e la deindicizzazione
L’European Data Protection Board, in acronimo EDPB, ha adottato le ormai famose “Linee Guida” in materia di diritto all’oblio per poter indirizzare i titolari del trattamento alla direzione delle richieste di rimozione dei dati personali. L’EDPB, infatti, che in sostanza è il Comitato Europeo per la protezione dei dati ha avviato un processo atto alla redazione di linee guida per l’elencazione puntuale dei criteri e dei i motivi per i quali l’interessato può richiedere la deindicizzazione così come le eccezioni all’esercizio di tale diritto.
Tra deindicizzazione ed eliminazione die contenuti online, la differenza pratica
Ad ogni buon conto, come visto il diritto all’oblio infatti si concretizza con la deindicizzazione, che consegue lo stesso effetto pratico della eliminazione
Sul punto è necessario rilevare che un’altra pronuncia della Corte emessa nel settembre 2019, con la quale la stessa ha definito lo scopo territoriale del diritto alla deindicizzazione, precisando che l’articolo 17 del GDPR deve essere interpretato “nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri”.
Se l’utente desidera rimuovere una pagina dai risultati di ricerca di un altro paese, può comunque presentare una richiesta di rimozione di link pregiudizievoli e di deindicizzazione cliccando qui, spiegando perché le leggi di quel paese richiedono la rimozione.
Diniego della deindicizzazione, quando è possibile?
Analizzando le linee guida, è chiaro come vi siano diverse accezioni, circa quattro che invogliano ad un corretto uso della deindicizzazione. Una prima eccezione riguarda la situazione con la notizia presumibilmente pregiudizievole, si stia attuando il diritto alla libertà di espressione e di informazione costituzionalmente garantito.
La seconda eccezione riguarda le fattispecie in cui il trattamento è necessario per l’adempimento di un obbligo legale.
La terza e la quarta eccezione riguardano motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e gli scopi di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o scopi statistici, nella misura in cui questo potrebbe compromettere gravemente il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento.
Le Linee guida ricordano però che, in un processo di rimozione dall’elenco, le informazioni restano in ogni caso accessibili allorquando si utilizzano altri termini di ricerca.