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Cancellare notizie da Google, Garante rigetta reclamo

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By Avv. Ludovica Marano

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Nel panorama post riforma Cartabia, viene introdotta una disposizione nell’ambito delle norme di attuazione del codice di procedura penale, stabilendo il diritto all’oblio per gli imputati e le persone coinvolte nelle indagini che hanno ricevuto una decisione favorevole. Il Garante privacy ha precisato che la norma non implica automatismi, ma pubblicare una presunzione relativa, e non assoluta, riguardo alla possibilità di accogliere le richieste di deindicizzazione. Il diritto all’oblio non è solo una difesa contro il passare del tempo, ma una dichiarazione fondamentale sulla necessità di bilanciare gli interessi individuali con quelli della società nel loro insieme. In un mondo in cui le informazioni viaggiano ad una velocità incredibile, il GDPR si erige come un baluardo contro possibili abusi, assicurando che la privacy e la libertà di informazione possano coesistere in armonia.

Uno sguardo al GDPR, in particolare alle norma sulla cancellazione dei dati personali dal web

La normativa specifica sul diritto all’oblio è stata introdotta definitivamente nel 2016 con il Regolamento UE n. 679/2016, noto come GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati), entrato in vigore a maggio 2018. Questo regolamento europeo sulla privacy ha fornito un quadro normativo chiaro e dettagliato in merito al diritto all’oblio, stabilendo le condizioni in cui un individuo può richiedere la rimozione dei propri dati personali e regolamentando il modo in cui le aziende ei motori di ricerca devono gestire tali richieste.

Il concetto di diritto all’oblio si inserisce nel contesto giuridico della protezione dei dati personali, un ambito che ha subito significative evoluzioni negli ultimi vent’anni, inizialmente regolamentato dalla Direttiva UE n. 46/95. L’articolo 12 (lettera b) di questa direttiva fa riferimento indiretto al diritto all’oblio in relazione alla cancellazione o congelamento dei dati il ??cui trattamento non è conforme alle disposizioni della stessa direttiva, soprattutto a causa di dati incompleti o inaccurati.

L’Autorità Garante della privacy: i provvedimenti iniziali in applicazione del diritto all’oblio

La prima volta in cui l’Autorità garante italiana si è occupata del diritto all’oblio è stata nel 2004, con successivi interventi nel 2008 e nel 2010, concentrandosi in particolare sulla pubblicazione online degli archivi storici dei giornali. Secondo l’Autorità Garante, è legittima la disponibilità online dei dati personali attraverso il sito dell’editore, ma la pagina web contenente tali dati deve essere esclusa dall’indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni. La questione del legame tra diritto all’oblio e motori di ricerca è stata nuovamente affrontata nel 2014 davanti alla Corte di giustizia europea nel caso Google Spain contro l’Autorità spagnola AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) e il cittadino spagnolo Mario Costeja González . In questo contesto, è stato riconosciuto il diritto di deindicizzare le informazioni personali dalla ricerca, creando di fatto l’impossibilità di trovarle sul web. La sentenza della Corte UE ha imposto a Google di eliminare i risultati di ricerca contenenti tali informazioni, anche se non ha stabilito un sistema formale per richiedere la cancellazione dei contenuti pubblicati.

Provvedimento del Garante della privacy: rifiuto di deindicizzazione in caso di archiviazione penale

In risposta a una denuncia presentata da un individuo che aveva ottenuto l’archiviazione di un procedimento penale in cui era coinvolto, il Garante della Privacy ha pubblicato il suo più recente provvedimento sul sito istituzionale. Il reclamante aveva richiesto al gestore di un motore di ricerca la deindicizzazione, ovvero di cancellare le notizie da internet legate alla sua vicenda. Tuttavia, il gestore del motore di ricerca ha respinto la richiesta, sostenendo la persistenza di un interesse pubblico nelle notizie recentemente pubblicate e efficaci, che riflettevano sull’archiviazione a favore dell’interessato, il quale ricopriva anche un ruolo pubblico.

Invero, in un caso analogo, dopo che il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) aveva archiviato il procedimento a suo carico, l’interessato aveva presentato diverse richieste di deindicizzazione al gestore del motore di ricerca. In risposta, il gestore aveva rimosso solo una parte degli URL richiesti e comunicato che non poteva aderire alla richiesta per alcuni URL, in quanto riteneva persistente un interesse pubblico alle notizie in essi contenute. Questo perché tali contenuti erano di recente pubblicazione, aggiornati sulla conclusione favorevole del procedimento, rilevanti per la vita professionale dell’interessato, il quale ricopriva un ruolo pubblico, e avevano natura giornalistica.

Bilanciamento tra diritto all’oblio e libertà di espressione nel contesto giuridico italiano

Il Garante della Privacy ha sottolineato nel suo provvedimento che non vi è un automatismo nell’applicazione dell’art. 64-ter disp.att. cpp La decisione favorevole che conclude un procedimento penale costituisce un titolo idoneo per richiedere la sottrazione dall’indicizzazione delle informazioni personali relative allo stesso procedimento conclusosi positivamente. Tuttavia, la formulazione letterale dell’art. 64-ter specifica che questo titolo può essere invocato “ai sensi e nei limiti dell’art. 17 del GDPR”. Questa disposizione rispetta il “primato assoluto” del diritto dell’Unione su quello nazionale, introducendo una clausola di salvaguardia per le deroghe al diritto all’oblio previsti dal paragrafo 3 dell’art. 17 del GDPR. Tra queste deroghe, la lettera a) del paragrafo 3 dell’art. 17 del GDPR si riferisce specificamente alla necessità di garantire il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione. È indubbio che il diritto di cancellazione, incluso nella forma specifica del diritto all’oblio, deve essere bilanciato con il diritto alla libertà di espressione e di informazione. Questo principio si applica anche nei casi coperti dall’art. 64-ter, che pubblichiamo una presunzione relativa, e non assoluta, sull’accoglibilità delle richieste di deindicizzazione dell’interessato.

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