Cancellare notizie da Google, alcuni provvedimenti del Garante
23 Ottobre 2023
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Il diritto all’oblio, come enunciato nell’articolo 17 del GDPR, attribuisce alle persone il diritto di richiedere la rimozione dei propri dati personali da Internet, specialmente dai motori di ricerca e dai servizi online. Questo diritto non può essere sottovalutato, soprattutto nell’era digitale in cui le informazioni sono facilmente accessibili. La possibilità di richiedere la cancellazione dei dati rappresenta uno strumento importante per la protezione della privacy e il controllo sulle informazioni personali.
L’articolo 17 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea riveste un ruolo centrale nell’affermazione del diritto all’oblio e, in particolare, nella sua applicazione pratica. Questo articolo, nato per tutelare i cittadini europei, assume un’importanza cruciale nella gestione delle informazioni personali che circolano sul web e nell’assicurare la salvaguardia della privacy. Nel contesto del diritto all’oblio, il Garante Privacy gioca un ruolo fondamentale, rappresentando un’entità di vigilanza che supervisiona e regola l’applicazione del GDPR.
L’equilibrio tra il diritto all’oblio e l’interesse pubblico
Mentre il diritto all’oblio offre una potente protezione della privacy individuale, è fondamentale riconoscere l’importanza dell’equilibrio tra questo diritto e l’interesse pubblico. L’articolo 17 del GDPR chiarisce che il diritto all’oblio non è assoluto e può essere limitato in determinate circostanze. Un caso in cui il diritto all’oblio può essere limitato è quando il trattamento dei dati è necessario per l’adempimento di un obbligo legale. Ad esempio, un’azienda potrebbe essere tenuta a mantenere determinate informazioni per scopi fiscali o contabili, e il diritto all’oblio non può annullare tali obblighi legali. Inoltre, il diritto all’essere dimentaci non può essere esercitato quando il trattamento dei dati è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione. Questo aspetto è particolarmente importante in situazioni in cui l’informazione in questione ha rilevanza pubblica e riguarda questioni di interesse generale, come il giornalismo o l’archiviazione storica.
La figura del Garante Privacy nell’universo del web
La figura del Garante Privacy attualmente svolge un ruolo chiave nel garantire che l’articolo 17 del GDPR sia applicato in modo efficace. Questa autorità sovrintende al rispetto delle norme sulla protezione dei dati e si impegna a elaborare linee guida che assistono le organizzazioni nella gestione delle richieste di cancellazione dei dati personali. Il suo compito principale è assicurare che le richieste di rimozione siano trattate in modo imparziale ed efficiente.
Un provvedimento del Garante privacy: rimozione di informazioni a seguito di patteggiamento
Nel caso di specie, il reclamante, un professionista nel settore della pubblicità e della comunicazione digitale e attuale amministratore delegato di un’azienda di marketing, ha manifestato preoccupazione in merito alla diffusione di informazioni obsolete che lo riguardano su vari siti web e blog. Il reclamante ha sottolineato che ha raggiunto un accordo di “patteggiamento” il 11 giugno 2021, che ha comportato la sospensione condizionale della pena, e ha ottenuto il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, risultando quindi incensurato.Orbene, secondo le Linee Guida del WP29, adottate dal Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali nel 2014 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (Causa C-131/12), noto come “sentenza Costeja”, è possibile considerare la deindicizzazione dei risultati di ricerca riguardanti reati minori avvenuti molto tempo fa. Tuttavia, il diritto all’oblio non si applica alle notizie riguardanti reati più gravi e meno recenti. La gestione delle richieste di deindicizzazione in relazione a reati gravi richiede pertanto una valutazione attentamente bilanciata.
Nel contesto de quo, l’interessato ha presentato un reclamo in cui ha sottolineato che consentire ai motori di ricerca di indicizzare tali informazioni relativamente alla sua condanna vanificherebbe il beneficio riconosciuto dall’ordinamento giuridico, che mira a limitare la conoscibilità della sua condanna. Di conseguenza, il reclamante ha richiesto la rimozione degli URL che collegano il suo nome alla condanna. Alla luce di ciò, l’autorità competente ha ritenuto il reclamo fondato e ha emesso un provvedimento con il quale impone a Google LLC di rimuovere gli URL in questione dai risultati di ricerca.
Un provvedimento del Garante privacy: il caso della rimozione di notizie giudiziarie oltreoceano
Il reclamo in questione, è stato presentato al Garante in data 10 maggio 2020. La richiesta del reclamo riguardava la rimozione, da parte di Google LLC, di due URL che facevano riferimento a una notizia risalente al 2017 concernente un procedimento penale che coinvolgeva il reclamante in relazione a un evento verificatosi nella città canadese. Nel reclamo, il richiedente ha sottolineato che il procedimento penale si era concluso nel marzo 2019 con un giudizio di terzo grado che aveva confermato l’assenza di ulteriori parti offese, rendendo quindi superfluo l’interesse pubblico alla reperibilità della notizia. Ha anche evidenziato che la presenza della notizia contraddiceva l’articolo 10 e l’articolo 17 del Regolamento in quanto riguardava dati personali relativi a condanne penali e reati non più necessari per le finalità originali.
Dopo la presentazione del reclamo, il Garante ha richiesto a Google LLC di esprimere le proprie osservazioni in merito alle richieste del reclamo e di comunicare se intendeva aderire a tali richieste. Tuttavia, Google LLC ha risposto affermando che non sussistevano i presupposti per il diritto all’oblio. Secondo l’azienda, gli URL in questione rimandavano a articoli del 2017 pubblicati su testate giornalistiche locali canadesi che riportavano la notizia dell’arresto del reclamante per un presunto reato di violenza sessuale. Google ha sottolineato che esisteva ancora un interesse pubblico a conoscere questa informazione a causa della recente pubblicazione degli articoli e della gravità dei reati ipotizzati.
La soluzione del Garante Privacy
Nel caso di specie, le due URL contestate contengono informazioni relative a un caso in cui il reclamante è stato riconosciuto colpevole di “violenza sessuale” e condannato definitivamente nel giugno 2020 dalla Corte d’Appello dell’Ontario, in Canada. Queste informazioni sono di natura giornalistica, e al momento attuale, l’interesse del pubblico a conoscerle non è diminuito, sia a livello nazionale che internazionale. Ciò è dovuto al limitato periodo di tempo trascorso dai fatti e al ruolo pubblico svolto dal reclamante in quanto architetto. Di conseguenza, l’autorità competente ha ritenuto che il reclamo fosse infondato e che non vi fosse motivo per rimuovere gli URL in questione.