Eliminare notizie da Google, un provvedimento del Garante
15 Dicembre 2022
Cancelliamo
i Dati Indesiderati
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Nella società di oggi, la quale è prettamente caratterizzata da una estrema e forte digitalizzazione, quello che deve essere ben chiaro a tutti, non solo ai fruitori del web, poiché chiunque in qualche modo ha a che fare con internet, è che uno dei fondamentali diritti è quello della privacy, al quale tutti dobbiamo sottostare. Dal diritto alla privacy in generale si passa all’ormai diffuso diritto all’oblio. Invero, attraverso questo nuovo termine diritto all’oblio si intende quel diritto all’atto del quale vengono eliminati i dati personali dal web ovvero da internet. Il disposto normativo è costituito dall’art. 17 del GDPR, in qualità di Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali che ha sostituito il previgente Codice in materia di protezione e trattamento dei dati personali. Invero, nella sostanza il c.d. diritto all’oblio, o anche diritto all’essere dimenticati viene configurato in qualità di quale che serve a cancellare, come detto poc’anzi, dal web i propri dati personali. Al fine di esaminare il diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il Titolare delle informazioni personali che sono state diffuse pubblicamente su un sito web o una pagina, che abbiamo però contenuto pregiudizievole, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.
La corte di Giustizia in merito al diritto all’oblio
La Corte di Giustizie Europea, anche in acronimo CGUE, ha stabilito attraverso i suoi arresti che una richiesta di cancellazione, o nel caso di deindicizzazione, può trovare il proprio fondamento nel diritto di rettifica/cancellazione e nel diritto di opposizione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12 e 14 della direttiva. Molto spesso la rimozione dei dati personali o delle notizie che creano un pregiudizio all’interessato, che per questo ne richiede la rimozione o la deindicizzazione, non è sempre possibile, infatti vi è un limite a questa, ad esempio quando la notizia, per le qualità soggettive dell’interessato, (soggetto notorio, esponente di forza politica etc.), risulta essere utile alla soddisfazione dell’interesse storiografico della collettività.
Il diritto all’oblio, dunque, non è sempre esercitabile, una limitazione è proprio la libertà di informazione. Ancora quello che deve essere chiaro a tutti è che il diritto all’oblio è stato fortemente caratterizzato anche dalle pronunce dell’Autorità garante della privacy italiana ed europea.
Il ruolo Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante Privacy è, dunque, quell’autorità amministrativa a carattere indipendente che è stata deputata dalla legge al controllo della privacy già dall’anno 1996. Successivamente questa è stata istituita dal codice in materia di dati personali del 2003, preposta per la tutelare, appunto, la privacy, i diritti ed il rispetto della regolamentazione sul trattamento dei dati personali.
Il Garante negli ultimi tempi è stato investito da molte controversie in relazione all’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati personali dalla rete e del diritto all’oblio.
Il provvedimento del Garante Privacy
Nella vicenda di specie, il garante ha rigettato la richiesta dell’interessato, il quale lamentava un forte pregiudizio alla propria reputazione online e personale, tale per cui ha sentito l’esigenza di dover adire l’Autorità. In particolare l’interessato aveva, nel ricorso, chiarito come la facile e perdurante reperibilità in rete di articoli che descrivevano alcuni i fatti di cui lo stesso era protagonista in maniera differente alla realtà, e, per questo apparivano idonei a porre in dubbio l’attendibilità delle proprie dichiarazioni.
La motivazione secondo la quale il garante ha ritenuto non ammissibile la istanza dell’interessato è quella secondo la quale il ricorso del soggetto è stato basato “esclusivamente sulla tutela della reputazione, dell’onore e dell’immagine del [medesimo] piuttosto che sulla tutela dei suoi dati personali” in virtù dell’“asserito carattere diffamatorio degli articoli giornalistici” in contestazione, l’accertamento del quale esula dall’ambito di competenza dell’Autorità. Ancora, il Garante stabilisce che i fatti oggetto dei pregiudizi del soggetto erano da ritenersi differenti rispetto a quelli citati nel procedimento occorso. Leggi qui il provvedimento completo.