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Cassazione su Diritto all’Oblio: eliminare notizie da Google

Cassazione su Diritto all’Oblio: eliminare notizie da Google

By Avv. Ludovica Marano

Cyber Lex
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Spesso si sente parlare di diritto all’oblio, il diritto in questione che sostanzialmente rileva in tema di informazioni divulgate sul web e che hanno un contenuto pregiudizievole per il destinatario delle informazioni viene definito diritto di nuova generazione. In pratica, per fare un esempio banale, il diritto all’oblio osserva la funzione di rimuovere da internet, o più in generale dal web, i dati personali di un soggetto al fine di non arrecargli un danno ingiusto, quando questi siano obsoleti o non aggiornati. Al fine di poter attivare il diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il Titolare che ha nella sua disponibilità quelle informazioni del soggetto che sono state divulgate su un determinato sito web o anche su di una pagina di un social, se rispetta determinati requisiti, conserva l’obbligo di rendere edotto della richiesta di rimozione tutti gli altri titolari che trattano allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.

Le pronunce della Cassazione in tema di diritto all’oblio

In particolare la giurisprudenza non è stata ininfluente rispetto al diritto all’oblio, infatti sono state molteplici le pronunce che la Cassazione ha rilasciato in tema di cancellazione dei dati personali. Una delle ultime è quella riguardante l’aspetto preponderante dell’autonomia del Garante Privacy. In questo senso gli Ermellini hanno chiarito che l’Autorità indipendente, appunto, del Garante Privacy può prendere decisioni nei confronti di un motore di ricerca con sede all’estero, come ad esempio Google che ha sede in America, ed allo stesso modo può disporre la deindicizzazione di un contenuto ovvero di una informazione, ancorché non può ordinare la rimozione di quel determinato contenuto laddove sia di interesse pubblico e storiografico per la collettività. Invero, per aversi diritto all’oblio in quest’ultimo caso sarà necessaria, dice la Cassazione, una apposita sentenza. Nello specifico la sentenza è la nr. 3952 del 2022 ed origina dal ricorso proposto da Yahoo!Emea Limited e Yahoo!Italia s.r.l. Nel caso di specie il reclamente aveva lamentato al Garante Privacy il pregiudizio causatogli da alcune informazioni presenti in rete e per questo ne chiedeva la cancellazione dai risultati di ricerca sul browser Yahoo! 

Il diritto alla deindicizzazione 

Il diritto alla deindicizzazione è ampiamente connesso al diritto all’oblio, tanto è vero che quando il trattamento dei dati personali è illecito in ossequio ai principi previsti dal GDPR ed all’adeguamento del Codice della privacy, l’interessato può chiedere la deindicizzazione dei propri dati da Google. Il GDPR ha previsto che il diritto alla deindicizzazione possa essere esercitato in presenza di alcuni presupposti tassativi, sempre tenendo conto del bilanciamento tra il diritto all’oblio del singolo interessato e l’interesse collettivo ad essere informati sulle vicende di cronaca.

I poteri del Garante Privacy

Il Garante Privacy ha la facoltà, secondo la pronuncia in esame di ordinare alle società: “di provvedere alla definitiva rimozione degli URL indicati nel ricorso, eliminando altresì le copie cache delle pagine accessibili attraverso tali URL, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento”. La corte, a seguito del ricorso del browser ha decretato che viene consentita “l’applicazione della legge in materia di protezione dei dati personali di uno Stato membro diverso da quello nel quale il responsabile del trattamento di tali dati è registrato, purché il medesimo svolga, tramite un’organizzazione stabile nel territorio di tale Stato membro, un’attività effettiva e reale, anche minima, nel contesto della quale si svolge tale trattamento”.

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