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Cancellare notizie da Google nel mondo nel 2023

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By Avv. Ludovica Marano

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Il termine ormai noto nel mondo del web ed in quello giuridico di diritto all’oblio fonda le sue basi sulla normativa di cui all’articolo 17 del GDPR, che tiene conto del diritto di richiedere la deindicizzazione stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea con la sentenza c.d. Costeja. Attraverso il Regolamento (UE) nr. 679/2016 è stato introdotto quello che oggi è conosciuto come il nuovo Codice della Privacy, GDPR, che è l’acronimo di General Data Protection Regulation. Questo documento è importantissimo soprattutto in materia di protezione dei dati personali che introduce degli importanti strumenti a tutela del c.d. diritto all’oblio anche conosciuto come “il diritto all’essere dimenticati” o anche alla “rimozione dei propri dati personali”. Invero, a livello tecnico l’ormai conosciuto diritto all’oblio viene configurato oggigiorno come diritto servente alla rimozione dalla rete internet dei propri dati personali. Al fine di osservare il diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il Titolare delle informazioni personali che sono state diffuse pubblicamente su un sito web o una pagina, che abbiamo però contenuto pregiudizievole, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattato allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.

La giurisprudenza sul tema di diritto all’oblio

Per un diritto che è nato nelle aule di Tribunale non è certo una novità l’essere oggetto di sentenze, questa è la volta della pronuncia emessa dalla Sezione Civile della Corte di Cassazione la quale ha pubblicato l’ordinanza identificata con il nr. 34658. Invero,  in tema di esercizio del diritto all’oblio, o per essere più precisi, in tema di esercizio del diritto delle persone fisiche a vedersi deindicizzati gli articoli, le notizie, tutto ciò che compare sui  motori di ricerca in associazione al proprio nome nome e cognome la Cassazione ha espresso un nuovo principio.

Il fatto oggetto della pronuncia della Cassazione

Nel caso di specie, Google, aveva indicizzato link che riguardavano alcune notizie rispetto a persone fisiche. Tuttavia da un lato queste notizie non erano più attuali e dunque aggiornate, tali per cui non rappresentavano la verità e la realtà, ma anzi, creavano un pregiudizio per i soggetti a cui si riferivano. Ancora, i soggetti coinvolti non erano più ritenuti di pubblico interesse, in ragione della loro notorietà o anche della loro funzione ovvero anche del ruolo sociale da loro ricoperto. Secondo quanto disposto da alcune interpretazioni della pronuncia, il diritto all’oblio anche se esercitato in uno Stato, si faccia l’esempio in Italia, laddove accolto, consentirebbe di diffondere ordinanze di deindicizzazione anche nei confronti di versioni dei motori di ricerca che non appartengono allo Stato in cui si è fatta la richiesta, ma a Stati non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. 

Il commento al provvedimento 

Il provvedimento suesposto è stato così oggetto di diversi commenti, la Corte nel provvedimento ha inteso chiarire quale sia l’ambito normativo che il provvedimento applica, ovvero la Direttiva 95/46 CE non il GDPR, che, come ribadito è entrato in vigore al fine di regolamentare la protezione e la circolazione dei dati personali nell’anno 2016, sostituendosi proprio alla direttiva summenzionata.

La conseguenza della pronuncia della Corte di Cassazione

La conseguenza della pronuncia della corte è soprattutto in riferimento all’ambito territoriale di applicazione del diritto all’oblio e delle ordinanze che ne sono portatrici. Volendo ragionare in astratto è bene chiarire come “nessuna autorità giurisdizionale o amministrativa, ma anche nessuna persona fisica può pretendere con efficacia cogente la deindicizzazione delle notizie che la riguardano” tale per cui non è possibile esercitare il diritto all’oblio nei confronti di versioni di motori di ricerca che sono riferiti ad altri Stati non sono membri dello spazio Economico Europeo. Tuttavia la Corte si è determinata nel senso di chiarire che “è pur vero che si potrebbero delineare conflitti con gli ordinamenti di altri Stati e le decisioni delle loro giurisdizioni, potenzialmente contrastanti con quelle dell’Unione Europea e Italiane, come del resto può accadere in ogni altro caso di conflitti tra le regolazioni provenienti da distinti ordinamenti giuridici, non mediati da convenzioni internazionali;…si tratta però di obiezione e di controindicazione di mero fatto, che non incide sull’ammissibilità astratta dell’ordine, ma semmai sulla sua effettiva possibilità di esecuzione e sul riconoscimento della decisione italiana in altri ordinamenti”.

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