Cancelliamo i dati indesiderati


Site icon Diritto All'Oblio su Google – Come Rimuovere il Proprio Nome dai Risultati di Ricerca

Cancellare notizie da Google nel mondo, la sentenza di Cassazione

Preliminarmente alla analisi del provvedimento che qui si vuole esaminare sulla cancellazione die dati personali da Google è bene ed utile chiarire quali sono i caratteri essenziali  e preponderanti del diritto all’oblio, definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza quale nuovo diritto. Invero, il diritto alla rimozione dei di propri dati personali dal web viene introdotto dall’art. 17 del GDPR, anche conosciuto come Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali. Siffatto diritto o anche beneficio viene posto in essere nel momento in cui un soggetto vuole essere dimenticato sul web. La disposizione in esame, con una formulazione abbastanza chiara enuclea le cause alla presenza delle quali l’interessato può vantare il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rimozione delle notizie che gli creano un pregiudizio  sia alla reputazione fisica che online. 

Il diritto all’oblio non è un diritto solo ed esclusivo dell’Italia, anzi questo affonda le proprie radici nell’ambito dell’UE. In base al diritto dell’Unione Europea, chiunque ha diritto alla protezione dei dati. Tuttavia, nella pratica, le autorità di protezione dei dati si concentrano maggiormente sulle domande che presentano un collegamento tra l’interessato e l’UE, per fare un esempio allorquando si è presenza di un caso in cui una detta persona sia un cittadino o residente di uno Stato membro dell’UE.

La sentenza Costeja della CGUE

Appare utile chiarire che l’origine del diritto alla cancellazione dei dati personali che creano un pregiudizio al soggetto e che vengono diffusi in rete, c.d. diritto all’oblio, nascono dalla questione portata innanzi alla Corte Europea dal Sig. Costela. Orbene, a partire dalla sentenza Costeja emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea del maggio 2014, è stato definito che vi è la possibilità per i soggetti interessati a richiedere al motore di ricerca la rimozione di uno o più link o URL da pagine web che compaiono nella barra delle ricerche, più propriamente query Google. Tale diritto prende il nome di diritto all’oblio, e viene statuito, dal 2016, nello specifico, come detto in apertura, dall’art. 17 del GDPR, cioè del regolamento sulla protezione dei dati personali con valenza nell’ambito Europeo.

La sentenza nazionale della Cassazione

Anche la cassazione italiana si è espressa in merito al diritto all’oblio, tanto da emettere una fondamentale pronuncia nella quale viene definito quello che, ad oggi, secondo la dottrina risulta essere un importante principio c.d. “extraterritorialità” degli ordini di deindicizzazione emessi dalle Autorità nazionali, in particolare quelli che vengono emesse in conseguenza all’esecuzione del bilanciamento tra i diritti personali dei fruitori del web ed il diritto alla collettività di essere informati. Nel caso di specie il Garante Privacy ha la facoltà di richiedere la cancellazione di quelle URL che creano un pregiudizio all’interessato, singolo, su tutte le versioni dei motori di ricerca, anche extra nazionali.

La pronuncia in questione è l’ordinanza della Corte di Cassazione del 24/11/2022, n. 34658/2022

Nello specifico, le Autorità di controllo, quale che sia il garante Privacy, ha la facoltà di chiedere ai gestori del motore di ricerca di effettuare quello che nel gergo viene chiamato c.d. global delisting, vale a dire la cancellazione di tutte quelle URL che sono riferite all’interessato in ogni sua versione globale.

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