Cancellare notizie da Google, leggi questo provvedimento del Garante
1 Agosto 2022
Cancelliamo
i Dati Indesiderati
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Prima di addentrarci nel provvedimento del Garante è necessario chiarire cosa si intenda per diritto all’oblio e ripercorrere la sua storia da quando è stato introdotto sino ad oggi.
Ebbene, l’introduzione del diritto all’oblio risale alla positivizzazzione ed alla stesura della normativa di cui all’articolo 17 del GDPR, che tiene conto del diritto di richiedere la deindicizzazione stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea con la sentenza c.d. Costeja.
La sentenza Costeja è stata pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea, da ora CGUE, il 13 maggio 2014 e ha dichiarato che un interessato ha la facoltà di chiedere al fornitore del motore di ricerca, di rimuovere notizie pregiudizievoli, obsolete e non aggiornate nonché link verso pagine web dall’elenco di risultati, anche definite query, che appare nei suggerimenti successivamente all’immissione nella barra apposita di parole chiave e dati, quali nome e cognome di un soggetto. Â
Successivamente alla pronuncia di cui si parla, gli interessati ad ottenere la cancellazione o la deindicizzazione dei loro dati personali dai motori di ricerca, appaiono essere maggiormente consapevoli sul loro diritto di cancellazione. In questo senso è stato osservato che le Autorita? di controllo, quale ad esempio il Garante Privacy, hanno avuto un aumento del numero di reclami riguardanti il rifiuto da parte dei fornitori di motori di ricerca per la deindicizzare di link lesivi.
Chi è il Garante privacy e quali sono le sue funzioni?
Il Garante Privacy è l’autorità amministrativa indipendente deputata dalla legge al controllo della privacy già dall’anno 1996. Successivamente questa è stata istituita dal codice in materia di dati personali del 2003, preposta per la tutelare, appunto, la privacy, i diritti ed il rispetto della regolamentazione sul trattamento dei dati personali.
Il Garante
negli ultimi tempi è stato investito da molte controversie in relazione
all’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati personali dalla rete e
del diritto all’oblio.Â
Il provvedimento del Garante Privacy: vicende obsolete e non corrette lesive della reputazione
Nel caso di specie il ricorrente lamentava un pregiudizio derivante alla propria reputazione online, sia questa personale che professionale a seguito della diffusione delle informazioni relative ad una vicenda giudiziaria che l’aveva riguardato e che, nei termini nei quali è descritta all’interno dell’articolo, non è più corrispondente alla realtà dei fatti.
Infatti, il soggetto lamentava proprio il non aggiornamento e la obsolescenza delle stesse notizie linkate. Per fare un esempio alcune URL, rimandavano a notizie in riferimento a dichiarazioni del reclamante, una donna, rispetto alla richiesta di detenzione domiciliare di suo marito. Ed altri URL invece, che si riferivano alla vicenda dove la stessa era coinvolta insieme ad un esponente politico di spicco.
Ebbene Google, a fronte di queste informazioni, si rifiutava di deindicizzare le informazioni e di adire dunque al diritto all’oblio: sia per la evidente mancanza, o quanto meno in apparenza, del trascorrere del tempo, poiché le notizie erano tutte risalenti a pochi anni prima della richiesta di rimozione da parte dell’interessato; sia a causa del ruolo pubblico della reclamante e per la sua esposizione mediatica; altresì Google non adiva il diritto all’oblio a causa della natura di carattere giornalistico dei contenuti riportati nelle notizie, i quali per lo più erano relativi a notizie riportate in organi di stampa aventi rilevanza nazionale.
Il provvedimento del garante privacy italiano
Il garante privacy italiano, si accosta alle determinazioni di Google, infatti ritiene infondato il reclamo in quanto è riscontrabile un rilevante ed accentuato interesse pubblico in relazione a quei contenuti che la reclamante voleva venissero rimossi dal web per salvaguardare la propria reputazione. In questo senso, dichiara il garante che trattasi di notizie riportate in organi di stampa di rilevanza nazionale relative ai rapporti con alcuni soggetti di spicco nel panorama politico nazionale, su cui la reclamante risulta aver rilasciato, anche di recente, interviste e pubbliche dichiarazioni.