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Cancellare articoli diffamatori da internet: cosa deve fare l’autore del contenuto

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By Avv. Ludovica Marano

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Preliminarmente è utile chiarire in cosa consiste il reato di diffamazione ai sensi dell’art. 595 c.p. Ebbene, il reato consiste nella condotta illecita di un soggetto il quale attraverso anche il mezzo della stampa diffonde notizie non vere e pregiudizievoli, tali da corrompere la reputazione di un altro soggetto, chiamato danneggiato.  Negli ultimi anni il reato ha avuto un notevole ampliamento, il reato, dunque, si configura laddove la vittima viene lesa nel proprio diritto all’onore ed alla reputazione anche online, se questa viene operata a mezzo social o internet. La rispetto a quest’ultimo caso, il Legislatore ha previsto uno speciale aggravio di pena, questo perché tale tipo di reato è ancor più gravosa ben potendo la dichiarazione denigratoria esposta ad una platea di soggetti che risulta essere potenzialmente infinita. Allo stato sono molteplici le sentenze che hanno definito configurabile il reato di diffamazione con la condotta attuata dal soggetto attraverso la creazione di account social risultati poi essere falsi, e non appartenente ad alcuna persona reale, o peggio creati appositamente rubando i dati di un altro soggetto, c.d. catfishing, per commettere il reato in esame.

La diffamazione ad opera dei giornalisti

La Cassazione in una recente pronuncia ha addotto le seguenti ragioni al fine di evitare la misura cautelare del carcere a chi scrive su siti o blog. Ebbene, secondo la Suprema Corte il Giudice ha “l’obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere la pena detentiva”, laddove decida per la condanna alla reclusione, non comminando, dunque, la pena pecuniaria. La decisione prende avvio dai principi addotti dalla Corte di Strasburgo secondo cui la misura detentiva in carcere, quale extrema ratio, deve essere il limitata ai soli casi “connotati da eccezionale gravità”, ovvero per “istigazione alla violenza” o per la diffusione di “messaggi di odio”. Ebbene, per gli Ermellini è stato utile riflettere sul reato di diffamazione a mezzo stampa e su quello della diffamazione in genere, tanto che ha stabilito fin da subito che chi scrive su “siti o blog in rete” non deve vedersi comminata la pena della reclusione, ben potendola bilanciare solo con quella pecuniaria.

Il diritto all’informazione come principio fondamentale

Non è certo un mistero che il diritto all’informazione dei cittadini viene “assicurato dal pluralismo delle fonti informative”, anche di rango costituzionale. Nel novus del diritto all’informazione rientrano anche le pubblicazioni sul web, che si affiancano al più generale diritto alla libertà di stampa quale, dice la Corte, “irrinunciabile presidio per l’attuazione di un sistema democratico”.

La decisione della Cassazione nr. 13060/2021

Per i motivi suesposti, la Cassazione ha stabilito che il Giudice, laddove voglia condannare un soggetto per il reato di cui all’art. 595 c.p., vale a dire per diffamazione, e voglia comminargli la pena della reclusione, anche se con pena sospesa, deve obbligatoriamente indicare le ragioni della decisione suddetta.

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