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Il diritto all’oblio per le imprese

 

Il diritto all’oblio lungi dall’essere un istituto vetusto, è contenuto nell’art. 17 del GDPR, vale a dire del Codice in materia di protezione dei dati personali. Invero, il diritto all’oblio, ed il conseguente diritto a cancellare le notizie obsolete e pregiudizievoli concernenti l’interessato, è frutto della pronuncia del 2014 c.d. sentenza Costeja. Ebbene, la pronuncia, emanata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea ha  posto le basi per il riconoscimento del diritto all’oblio dell’interessato e per la rimozione dei contenuti pregiudizievoli ovvero per la deindicizzazione delle altrettanto pregiudizievoli notizie che corrono sul web, relative ad un soggetto.

L’ambito di operatività del diritto all’oblio

L’ambito di operatività del diritto all’oblio non può dirsi certo. Infatti, proprio di recente, per sopperire ai dubbi creatisi in punto di applicazione del diritto all’oblio è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione Europea che, in ossequio a quanto già proposto negli scorsi anni ha provveduto a negare la propria sussistenza rispetto ai dati personali contenuti nel Registro delle imprese. Dunque, se allo stato, il diritto all’oblio si configura per i soggetti privati, dunque le persone fisiche, non può dirsi lo stesso per le imprese.

La corte di Giustizia Europea sulla negazione del diritto all’oblio per le imprese

La pronuncia della Corte di Giustizia che ha negato definitivamente il diritto all’oblio per le imprese, ha avuto origine dal ricorso di una società pugliese, la quale aveva richiesto la rimozione dei dati dal predetto registro poiché li considerava danneggiata nell’immagine e nella reputazione dalla presenza di dati personali contenuti nel Registro delle imprese. In particolare, si doleva del fatto che gli appartamenti situati in un complesso turistico erano rimasti, in parte, invenduti a seguito della cattiva pubblicità derivante dalla conservazione dei dati nel Registro delle imprese appartenenti alla precedente amministrazione, la quale era una società dichiarata fallita e poi, comunque, liquidata.

L’amministratore della predetta società aveva comunque avviato un giudizio contro la Camera di commercio al fine di avere non solo la cancellazione dei dati, ma anche il risarcimento del danno patito. Nel caso di specie, il Tribunale aveva accolto le doglianze ed aveva disposto in modo favorevole per il risarcimento del danno.

La risposta della Camera di Commercio

Nella vicenda sopra descritta si era poi insidiata l’opposizione della Camera di Commercio, che a sua volta sottoponeva la questione della rispondenza delle leggi in tema di privacy e tutela delle persone fisiche alla Corte di Giustizia Europea. 

La risposta della Corte di Giustizia sul quesito posto dalla Camera di Commercio

L’ interrogativo de quo era stato sciolto dalla Corte di giustizia, la quale precisava quale fosse la finalità della pubblicità nel registro delle imprese, vale a dire lo scopo di garantire “la certezza del diritto nelle relazioni tra le società ed i terzi e tutelare, in particolare, gli interessi dei terzi rispetto alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata”.  Infatti, non esiste un diritto all’oblio per quei dati personali che sono contenuti nel Registro delle imprese, per le imprese, prevalgono le esigenze della pubblicità legale commerciale rispetto all’interesse del privato alla cancellazione dei propri dati, all’impedimento della conservazione delle informazioni sui soggetti iscritti nel medesimo registro. Per la Corte, l’unica tutela sarebbe quella di limitare l’accesso dei privati ai dati personali solo nelle ipotesi in cui vi sia la dimostrazione di un interesse specifico alla loro consultazione.

Una deroga alla cancellazione dei dati nel registro delle imprese, il provvedimento del Tribunale di Roma

Una deroga in merito, vale per la circostanza per cui i presupposti che rendevano necessaria una determinata iscrizione, si siano, poi nel corso del tempo, rivelati infondati. In questo particolare caso è possibile che venga ordinata la cancellazione dei dati dal registro delle imprese. Ad avvalorare questa tesi, ci si è messa anche Il tribunale di Roma, con il provvedimento del 27 agosto 2021.

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