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Site icon Diritto All'Oblio su Google – Come Rimuovere il Proprio Nome dai Risultati di Ricerca

Eliminare notizie dalle ricerche Google: leggi questo provvedimento del Garante

Il diritto all’oblio, ai sensi dall’art. 17 del Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ovvero il GDPR, si delinea quale quel diritto all’essere dimenticati ed a vedere le proprie informazioni, lesive ma di pubblico dominio sul web cancellate. La disposizione chiarisce come vi sono alcune cause alla presenza delle quali il soggetto interessato ha il dovere ed il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rimozione delle informazioni pregiudizievoli da internet. Con il termine informazioni si delineano tutte quelle notizie, URL o link lesivi della reputazione online del soggetto che richiede l’eliminazione delle stesse.

Ad oggi, il diritto all’oblio è stato anche oggetto di riforma Cartabia in ambito penale, e con la stessa viene in essere la facilità dell’ottenimento della rimozione da internet delle notizie suesposte allorquando sia avvenuto un provvedimento del giudice di assoluzione piena. Ad esempio è utile leggere questo provvedimento del Garante secondo cui viene dibattuta la cancellazione del proprio nominativo anche in relazione ad altre parole chiave. Nel dettaglio l’interessato ovvero il reclamante dinanzi al Garante Privacy richiedeva la cancellazione, dai risultati di ricerca Google laddove si digitasse il proprio nominativo in associazione altri termini, ebbene il nominativo del reclamante appariva nelle suesposte ricerche in collegamento ad una vicenda giudiziaria riguardante un’altra persona.

Le considerazioni dell’interessato

Il reclamante eccepisce dinanzi all’Autorità indipendente preposta al controllo del Regolamento dei dati personali e della privacy, che i post, di contenuto identico o simile, vennero diffusi da soggetti sconosciuti con riferimento ad una vicenda giudiziaria risalente a 20 anni orsono. Le notizie si riferivano al giudizio assolutorio di primo grado concluso con sentenza in cui il reclamante aveva preso parte quale testimone. Secondo il reclamante i contenuti pubblicati ed ancora in essere sul web appartengono a quella categoria di dati che possono essere rimossi da Google per il proprio carattere di obsolescenza e non pertinenza, nonché di non più interesse storiografico. Altresì, secondo il ricorrente sono state riportati all’interno dei post pregiudizievoli circostanze non oggettivamente verificabili. 

La risposta di Google

Google dal canto suo ha respinto le richieste del reclamante indicando a sostegno della propria tesi che le URL oggetti di reclamo non fossero reperibili in associazione al nominativo di quest’ultimo. Il motore di ricerca avanza la tesi secondo la quale sarebbe necessario che “i link rimossi per le ricerche fondate sul nome e cognome del ricorrente rimangano accessibili attraverso ricerche svolte sulla base di parole chiave diverse”. Altri link, invece, non possono essere rimossi poiché continuano a svolgere la funzione di pubblicità e notizia di vicende nelle quali il reclamante veniva coinvolto attivamente.

Cosa dice il Garante

Sulla base di quanto appena esposto secondo il Garante è da ritenersi valida la richiesta di rimozione nonché di deindicizzazione in quanto esistenti e correttamente indicati, a prescindere dalla loro attuale momentanea disponibilità. Sul punto la richiesta di cancellazione dai risultati di ricerca indicizzati con termini differenti rispetto al proprio nominativo deve ritenersi, dunque, ammissibile trattandosi, secondo l’Autorità, di parole chiave specificamente identificative della persona. Ancora i post di cui si chiede la rimozione risultavano già all’epoca della loro pubblicazione, obsoleti e non aggiornati. Per questi motivi il Garante ha deciso di accogliere il reclamo ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g) del GDPR, ordinando a Google la rimozione degli stessi risultati.

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