Cancelliamo i dati indesiderati


Site icon Diritto All'Oblio su Google – Come Rimuovere il Proprio Nome dai Risultati di Ricerca

Eliminare notizie dalle ricerche Google a discapito dell’interesse storiografico

finger pushing delete button on a keyboard of computer

Nell’ultimo decennio la crescente digitalizzazione della vita sociale dei singoli ha portato a diversi cambiamenti, soprattutto rispetto al modo di cercare e trovare informazioni riguardo chi ci circonda.

Uno dei più noti motori di ricerca, vale a dire Google, permette agli utenti il facile reperimento e molto veloce di informazioni su un qualsivoglia avvenimento ed una determinata persona attraverso parole chiave da inserire nelle query di ricerca apposite. Il database di Google, seppur molto utile sul piano contenutistico, in alcuni casi può essere dannoso per tutti coloro che sono stati interessati da accadimenti pregiudizievoli. 

Un diritto recente: il diritto all’oblio

La conservazione per un tempo indefinito dei dati attraverso le ricerche Google provoca a colui il quale la notizia pregiudizievoli si riferisce, la quasi impossibilità di obliare le proprie colpe passate e di rimando, tale situazione non gli consente di andare avanti e di ricomporre una nuova identità sociale, anche a livello digitale. In poche parole tale situazione non gli permette di godere a pieno del diritto all’oblio, cui ha fatto riferimento la ormai nota sentenza del 2014 della corte di Giustizia europea con il caso Google Spain. Il tema del diritto all’oblio è, poi, strettamente connesso a quello della reputazione online o anche web reputation, che oggi è molto sviluppato ancorché poco compreso nel suo complesso.

Per limitare la problematica del diritto all’oblio, Google ha disposto alcune tutele per colui il quale voglia o abbia la necessità di rimuovere notizie dalle ricerche Google, anche a discapito dell’interesse storiografico cui le notizie stesse si fanno portavoce.

In primo luogo, è bene ricordare che già nel 2012 l’Europa iniziava a parlare di diritto all’oblio, tentando attraverso un iter in continuo divenire, a limitare la raccolta delle informazioni personali, proponendo un’informativa chiara e completa in cui spiegare i fini della stessa per consentirne la rimozione completa. Nel 2016, poi, si è giunti al Regolamento sulla Protezione dei Dati GDPR che ha positivizzato sia i diritti che le modalità di tutela degli stessi, i quali nelle normative previgenti venivano affidati soltanto a pronunce di tipo giurisprudenziale, a livello nazionale che europeo.

Contattare l’editore

Dapprima, ciò che si può espirare per la cancellazione delle notizie Google obsolete e pregiudizievoli è sicuramente contattare l’editore o la testata giornalistica, anche online che ha diffuso la notizia. 

Di norma, quanto più è risalente la vicenda pubblicata, tanto più vi sono elementi favorevoli per la rimozione. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza sulla scorta della normativa speciale, chiarendo che risulta ragionevole un lasso di tempo tra i 4 ed i 10 anni circa, per far sorgere la presunzione del diritto all’oblio.

Il GDPR all’art. 17, ritiene, infatti, illegittima la conservazione, il trattamento e la diffusione dei dati identificativi dell’interessato per un periodo di tempo eccedente quello necessario per adempiere agli scopi della loro raccolta; la valutazione, dunque, al fine di decidere se la rimozione dei dati pregiudizievoli sia da accogliere o meno, la valutazione deve necessariamente essere compiuta caso per caso.

Deindicizzazione dai motori di ricerca

Molto spesso però, le richieste formulate agli editori o alle testate giornalistiche, non ottengono esito favorevole. Una delle maggiori giustificazioni al diniego è sicuramente la permanenza del diritto di cronaca e dell’interesse storiografico di quella determinata notizia, sul diritto all’oblio vantato dall’interessato. 

Google però non lascia privi di tutela gli utenti a cui l’editore abbia rigettato la richiesta, fornendo altresì un modulo apposito per la deindicizzazione delle informazioni pregiudizievoli.

La deindicizzazione dai motori di ricerca, seppur non equipollente alla cancellazione, in punto di praticità consegue i medesimi effetti; attraverso questo metodo si ottiene la cancellazione delle informazioni relative a quel soggetto nelle query di Google, la notizia di fatto sarà visibile ma solo agli utenti che si collegheranno sulla pagina in cui è contenuto l’articolo.

L’azione del Garante Privacy

Sebbene Google LLC mette a disposizione per garantire il diritto all’oblio di una persona, il metodo di cancellazione e rimozione delle informazioni dalla barra delle ricerche, spesso è necessario l’intervento del garante della Privacy.

Google infatti, respinge alcune richieste sostenendo, al pari degli editori, la sussistenza di un interesse storiografico della notizia, sicché la stessa non può essere rimossa e/o modificata, eliminando i dati dell’interessato richiedente. Il diniego, porta con sé un irriguardevole pregiudizio a danno di chi non potrà beneficiare del diritto all’oblio. Nella pratica, l’interessato che si vede respinta la richiesta di rimozione degli URL o delle immagini dannose dal Team di Google, può ancora adire l’autorità Garante della Privacy ed ottenere, a questo punto, un provvedimento giudiziale. Tale provvedimento può consistere in:

– una rimozione degli URL dai risultati di Google, o da altri motori di ricerca interessati, di talché i contenuti degli articoli riguardanti notizie obsolete non siano più associabili al nominativo di colui che abbia interesse;

-nell’emanazione di un provvedimento per la cancellazione della notizia, il quale dovrà essere ottemperato entro un termine stabilito dal Garante.

In ogni caso l’Autorità potrà agire in senso favorevole e riconoscere il diritto all’oblio se l’impatto della notizia e l’interesse storiografico sia sproporzionato rispetto alla privacy del singolo interessato. I fattori che vengono presi in considerazione in tal senso sono di fatto: il tempo trascorso dal fatto oggetto della richiesta e la notorietà dell’interessato. 

Cosa accade dopo il provvedimento del Garante Privacy 

Se il provvedimento del Garante nega il diritto di cancellazione o la deindicizzazione delle notizie online o dei link lesivi, l’interessato può ricorrere comunque alla autorità giudiziaria entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione al soggetto del provvedimento di diniego.  Ex avverso, anche la testata giornalistica, la quale nel caso di pronuncia positiva del Garante, ritenga di non dover cancellare la notizia poiché l’interesse della informazione pubblica è maggiore rispetto a quello dell’oblio del soggetto, può negli stessi termini ricorrere all’AG ordinaria. Appare così chiaro, che il Giudice dovrà effettuare un bilanciamento degli opposti interessi, valutando caso per caso se il diritto di cronaca e dunque l’interesse storiografico della notizia in seno alla collettività abbia un peso maggiore rispetto al diritto all’oblio del singolo.

 

Cancelliamo i dati indesiderati
+39.06.39754846
cyberlex.net


Exit mobile version