La sentenza Costeja della Corte di giustizia dell’Unione europea, da qui CGUE, emessa il 13 maggio 2014 ha stabilito che un interessato può richiedere al fornitore di un motore di ricerca online, o più propriamente fornitore del motore di ricerca di cancellare di uno o più link o anche URL nei confronti di pagine web dall’elenco delle query di ricerca del motore di ricerca.
Le query di ricerca sono quei risultati che appaiono nel momento della digitazione nella barra di ricerca Google dati o parole chiave per trovare informazione in merito a quei termini, in poche parole sono i suggerimenti.
Diritto all’oblio
Orbene, operata questa breve premessa, è utile chiarie che il diritto all’oblio è connotato come quel diritto che permette all’interessato di cancellare i propri dati personali da un motore di ricerca o da una pagina web, allorquando questi appaiono obsoleti e pregiudizievoli per lo stesso, al punto tale da creargli un danno anche sotto il profilo della reputazione web, c.d. web reputation.
Osservanza del diritto all’oblio
Per permettere l’osservanza del diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il titolare delle delle informazioni che sono state diffuse sul web, ha l’obbligo di informare della richiesta di rimozione altri titolari che trattato allo stesso modo i dati personali cancellati.
Sul punto, base normativa è quella ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR, nel quale viene chiarito il riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”. La base normativa però spesso viene affiancata a linee guida.
Le linee guida del Garante Privacy hanno il fine di fornire indicazioni di carattere generale rispetto al trattamento dei dati personali in ambiti, per poter meglio garantire la corretta applicazione dei princìpi stabiliti dal Codice della privacy.
Deindicizzazione al posto della cancellazione
La CGUE ha determinato, ancora, che laddove la notizia non possa essere rimossa poiché vi è un particolare interesse storiografico alla stessa, è possibile in ogni caso operare una richiesta di deindicizzazione che torva fondamento nel diritto di rettifica e cancellazione nonché nel diritto di opposizione ai sensi degli artt. 12 e 14 della direttiva Europea in materia di dati personali.
Quando è possibile la cancellazione delle informazioni secondo il GDPR
Sul piano normativo. Base di riferimento è sicuramente l’art. 17, par. 1, che determinate i principi generali in base ai quali poter richiedere di cancellare informazioni personali dai motori di ricerca, nel caso Google.
Primo profilo è quello inerente alla circostanza secondo la quale i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. La disposizione de quo consente all’interessato di richiedere la deindicizzazione delle informazioni personali che lo riguardano rese accessibili per un periodo superiore a quello necessario per il trattamento ad opera del fornitore del motore di ricerca. Nell’ambito del diritto alla deindicizzazione, deve essere raggiunto un bilanciamento tra la tutela della vita privata, dunque esposizione del diritto alla reputazione del singolo e gli interessi degli utenti di internet ad avere accesso all’informazione, inteso quest’ultimo come interesse storiografico.
Secondo profilo su cui si può fare affidamento per rimuovere le informazioni personali dal web è inerente alla circostanza in cui l’interessato revocasse il consenso su cui si basa il trattamento il motore di ricerca avrebbe avuto il consenso dell’interessato quale base legale per il trattamento.
Terzo profilo inerisce la fattispecie secondo cui l’interessato esercita il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 21, parr. 1 e 2, del RGPD.
Invero, il diritto di eccepire il trattamento, anche successivamente la prestazione del consenso, e? stato previsto dall’articolo 14 della direttiva ed ha costituito un principio giuridico su cui si fondano le richieste di deindicizzazione.
Ancora, quarto profilo è inerente all’utilizzo illecito di dati personali. È fuori di dubbio che il concetto de quo deve interpretarsi in maniera estensiva nel senso che deve comprendere la trasgressione di una disposizione di legge che risulta essere diversa dal RGPD.
Quinto profilo disposto dall’art. 17, è la cancellazione quale adempimento di un obbligo legale. Orbene la necessita? di adempiere un obbligo legale potrebbe derivare da diversi tipi di atti giudiziari, quali ad esempio un’ingiunzione, una espressa previsione del diritto interno o dell’Unione poiché sussiste un “obbligo legale alla cancellazione” o, ancora, dalla semplice violazione del periodo di conservazione da parte del fornitore del motore di ricerca.
Sesto ed ultimo profilo è quello inerente ai dati personali che vengono raccolti in relazione all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori. Sul punto, la direttiva del Consiglio, dell’8 giugno 2000, stabilisce la definizione del concetto di “offerta diretta di servizi della Società dell’informazione”. Con l’espressione appena citata si vuole indicare in particolar modo, tutti quei quei servizi che “abbracciano una vasta gamma di attivita? economiche svolte in linea (on line)”. Tuttavia viene specificato che che “non si tratta esclusivamente di servizi che portano a stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attivita? economica, come l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l’accesso e il reperimento di dati”.
Certo è che l’interessato può scegliere anche più di un profilo tra quelli appena elencati per inoltrare la richiesta di rimozione di dati personali dal web.