Il diritto all’oblio è un diritto di nuova generazione che grazie alla Sentenza Costeja del 2014 è stato portato in auge in tutta Europa. Ebbene, siffatto diritto si configura quale pretesa del soggetto interessato ad ottenere la rimozione da internet di tutti quei dati personali, anche sotto forma di notizie, URL, immagini e così via che possano ledere la propria reputazione sia personale che professionale. In questi casi il Titolare delle informazioni personali, dunque colui che detiene sul web tali informazioni di terzi, e che dunque sono state oggetto di diffusione attraverso un sito web o una pagina, aventi contenuto pregiudizievole, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.
Il punto della Giurisprudenza della Corte Europea
La Corte Europea, anche da questo momento in poi CGUE, ha stabilito come richiesta di deindicizzazione trova il suo fondamento nel diritto di rettifica ovvero di rimozione della informazione che lede il diritto dell’interessato, così come anche in quel diritto che viene chiamato di “opposizione” e definito dagli articoli 12 e 14 della direttiva Europea.
Il dato normativo e le limitazioni del diritto all’oblio
Non è sempre possibile però attuare il beneficio del diritto all’oblio, infatti la rimozione dei dati personali o delle notizie pregiudizievoli deve essere ottemperato a seguito di alcune specifici parametri. Il limite preminente alle richieste di rimozione ovvero di deindicizzazione, per fare un esempio è data dalle qualità soggettive dell’interessato, vale a dire quando un soggetto è in una posizione tale da renderlo notorio, esponente di forza politica e così via; in questo caso la permanenza della notizia risulta essere utile alla soddisfazione dell’interesse storiografico della collettività. La limitazione di cui sopra , viene definita esaustivamente dall’art. 17 par. 1 del GDPR e deve essere descritta nell’ambito delle caratteristiche che definiscono la rimozione.
Appare molto facile notare che la disposizione della norma di cui all’art. 17 del regolamento sulla protezione dei dati personali, che qui si osserva per completezza essere uno dei capisaldi della L sulla Privacy, si riferisce ai soggetti che sono Titolari del trattamento dei dati personali, i quali, una volta accertato che le condizioni per la rimozione dei link lesivi e delle notizie, siano rispettati hanno “l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali” dal web.