Il diritto all’oblio, positivizzato dall’art. 17 del GDPR, cioè il Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, viene in essere nel momento in cui un soggetto vuole essere dimenticato sul web. La disposizione appena citata, possiede una formulazione abbastanza chiara enuclea le cause alla presenza delle quali l’interessato può vantare il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rimozione delle notizie che gli creano un pregiudizio sia alla reputazione fisica che online.
Il diritto all’oblio può essere considerato, ed in effetti lo è, un diritto nuovo, infatti questo viene annoverato tra i diritti della persona a seguito della pronuncia da parte della Corte di Giustizia Europea della sentenza Costeja avvenuta nell’anno 2014. La sentenza definiva il diritto all’oblio quale possibilità per i soggetti interessati a richiedere al motore di ricerca la rimozione di uno o più link o URL da pagine web che compaiono nella barra delle ricerche, più propriamente query Google.
La Corte Europea e la cancellazione di immagini
La Corte di Giustizia Europea non ha mai smesso di occuparsi del diritto all’oblio, tanto che in una recente provvedimento chiarisce come richiedere la deindicizzazione per quelle immagini sul web inoltrando un’istanza al motore di ricerca che gestisce e rende visibili tali contenuti agli utenti che li ricercano in rete. Si rinviene come anche una fotografia o un’immagine pubblicata su Internet o sui social senza consenso possa essere oggetto di gravi pregiudizi per la reputazione dell’interessato richiedente la rimozione. Secondo quanto stabilito da orientamenti maggioritari della giurisprudenza dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il motore di ricerca dovrebbe in ogni caso e sempre deindicizzare le immagini o le foto, ovvero i contenuti che sembrano pregiudizievoli e, se questo non provvede a farlo, lo stesso può essere chiamato a risponderne in sede legale.
La vicenda pregiudizievole da cui scaturisce il provvedimento
La vicenda posta all’attenzione della Corte di Giustizia che riguarda proprio la diffusione e l’utilizzo di immagini è la seguente: un sito internet aveva pubblicato alcuni articoli di rilevanza critica nei riguardi di una società, ed aveva per questo inserito sia le foto in cui gli amministratori venivano ritratti in auto di lusso ed aerei privati. Tali immagini, nel contesto innocue venivano decontestualizzate in modo da dare l’impressione che i soggetti interessati stessero beneficiando di profitti illeciti. Per questo motivo i responsabili della società, sentendosi diffamati, avevano chiesto la deindicizzazione dei link che rimandavano a quei contenuti ed anche l’eliminazione delle «miniature» delle immagini, cioè delle loro anteprime che appaiono sul motore senza necessità di aprire la pagina del sito che le contiene. La Corte di Giustizia, allo stato, dovrà pronunciarsi proprio sul ruolo svolto dai motori di ricerca nella gestione delle immagini e tutte le implicazioni che ne derivano.