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Site icon Diritto All'Oblio su Google – Come Rimuovere il Proprio Nome dai Risultati di Ricerca

Eliminare notizie da Google, leggi questo provvedimento del Garante

Il Garante per la privacy in tema di privacy nonché di diritto all’oblio è una figura molto importante, questo infatti, risulta essere un ente pubblico indipendente che ha l‘incarico di vigilare sull‘applicazione e sull‘osservanza delle leggi in materia di privacy, come ad esempio il GDPR. Altresì l’autorità indipendente è incaricata di garantire la riservatezza dei dati personali dei cittadini, raccolti da enti pubblici e privati.

Inoltre, il Garante può essere chiamato a intervenire in casi in cui i cittadini desiderano eliminare notizie da internet e dai siti web, che li riguardano. Il Garante esamina i reclami dei cittadini ed eventualmente ordina la rimozione delle notizie dal web. Il Garante può anche decidere di adottare altre misure volte a proteggere la privacy dei cittadini, come ad esempio l‘oscuramento di alcune parti delle notizie.

Il Garante per la privacy: funzioni

A questo proposito è utile chiari che il Garante per la privacy è una figura istituita per tutelare la privacy dei cittadini in Italia. Si tratta di un ente pubblico indipendente che ha l‘incarico di vigilare sull‘applicazione e sull‘osservanza delle leggi in materia di privacy. Il Garante è chiamato a indagare e a intervenire in caso di violazioni della privacy.

Il Garante per la privacy svolge anche un ruolo attivo nella promozione della consapevolezza dei diritti individuali in materia di privacy. In particolare, il Garante ha le funzioni di garantire la riservatezza dei dati personali dei cittadini, in particolare quelli che vengonoraccolti da enti pubblici e privati. Il Garante è anche chiamato ad esaminare i reclami presentati da chi ritiene di essere stato vittima di una violazione della privacy.

Il reclamo al Garante Privacy

In alcuni casi, i cittadini possono presentare un reclamo al Garante per la privacy per chiedere la rimozione di notizie che li riguardano dai siti web. Il Garante esamina i reclami e può ordinare la rimozione delle notizie dal web.Il Garante può anche decidere di non ordinare la rimozione delle notizie dal web. In questi casi, il Garante può decidere di adottare un provvedimento volto a preservare la dignità dei cittadini e a evitare ulteriori violazioni della privacy.

Il Garante può anche decidere di adottare misure volte a proteggere la riservatezza dei dati personali dei cittadini, come ad esempio l’oscuramento di alcune parti delle notizie.In ogni caso, il Garante può decidere di intervenire solo se il reclamo è giustificato e se le notizie sono false o diffamatorie. Inoltre, il Garante può decidere di non intervenire se le notizie sono vere e non violano la privacy dei cittadini. Tuttavia, potrebbe accadere che il Garante non decida in senso favorevole, e dunque decida di non ordinare la rimozione delle notizie se queste rientrano nell’ambito della libera espressione ovvero di  non intervenire se la diffusione delle notizie è necessaria per assicurare la trasparenza dell’informazione

Il provvedimento del Garante Privacy

Nel caso di specie il sig. XX ha chiesto che venissero rimossi dai risultati di ricerca associati al suo nome gli URL indicati, poiché questi rimandano a articoli riguardanti un‘indagine penale relativa a una truffa di 50 milioni di euro ai danni della UE, in cui il sig. XX sarebbe stato sottoposto alla misura cautelare del sequestro di beni mobili e immobili.

L’interessato dunque, lamentava l’esistenza di pregiudizi, dovuti alla circolazione di informazioni erronee, obsolete e non rispondenti alla realtà, che sono state inserite nel “database di profilazione reputazionale” della società Thomson Reuters World-check. Queste informazioni sono accessibili da istituzioni finanziarie, società, studi professionali e agenzie governative, dietro pagamento.

Secondo l’istruttoria, nel 2011 si è giunti ad un patteggiamento di pena per una indagine penale, secondo cui l’iscrizione al casellario giudiziale non è prevista, così come, secondo l’art. 445, comma 2, c.p.p., per cui il reato si estinguerà se nell’arco di cinque anni l’imputato non compirà altri delitti o contravvenzioni della stessa indole.

L’autorità garante per la privacy, in ossequio a quanto appena chiarito, ha definito che l’indicizzazione permanente di certi URL potrebbe annullare gli effetti benefici concessi in sentenza con un patteggiamento, come ad esempio quello della mancata menzione nel casellario giudiziale, per questo ha ritenuto fondato il ricorso.

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