Cancelliamo i dati indesiderati


Site icon Diritto All'Oblio su Google – Come Rimuovere il Proprio Nome dai Risultati di Ricerca

Eliminare notizie da Google, leggi questi provvedimenti del Garante

Il Garante Privacy è l’autorità amministrativa indipendente che è stata istituita dalla legge sulla privacy del 1996 e successivamente modificata dal codice in materia di dati personali del 2003, che è assoggettata alla tutela, della privacy, dei diritti ed del rispetto della regolamentazione sul trattamento dei dati personali, anche definito GDPR.

Il Garante negli ultimi tempi è stato investito da molte controversie in relazione all’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati personali dalla rete e del diritto all’oblio. 

A titolo di esemplificazione, è utile chiarire che il termine diritto all’oblio è stato per la prima volta utilizzato grazie alla CGUE, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tramite la promulgazione della sentenza del 2014, meglio conosciuta con il nome di sentenza Costeja o Google Spain. Il diritto all’oblio viene inteso come il potere di disporre dei propri dati personali. 

Uno sguardo al diritto all’oblio ed alla cancellazione dei dati personali da Google

La conservazione per un tempo indefinito dei dati attraverso le ricerche o i prodotti Google consta all’interessato dell’informazioni pregiudizievoli, la quasi impossibilità di obliare le proprie colpe passate e di rimando gli compromette al reo la possibilità di ricostruirsi una nuova identità sociale.

Il diritto all’oblio si configura come il diritto alla cancellazione dei propri dati personali, al fine dell’osservanza del diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il titolare di quelle informazioni che ha diffuso pubblicamente su un sito web o una pagina contenuti pregiudizievoli, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattato allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.

I motori di ricerca, come il più noto Google hanno in ogni caso messo a disposizione diverse tutele per colui che voglia rimuovere notizie dalle queery Google, anche a discapito dell’informazione pubblica cui le notizie stesse si fanno portavoce.

Ciononostante, potrebbe non essere sufficiente adire il motore di ricerca, ma potrebbe essere necessario ottenere un vero e proprio provvedimento giudiziario.

I provvedimenti del Garante Privacy

Il Garante Privacy, molto spesso nei suoi provvedimenti crea delle linee guida utili al fine di conoscere al meglio il diritto all’oblio. In questo modo permette a coloro che vogliano fare richiesta di cancellazione ovvero di rimozione delle notizie obsolete o lesive della reputazione online dai motori di ricerca di approfondire al meglio se la questione possa essere accolta o meno. Vediamone qualcuno.

Provvedimento del Garante Privacy del 24 giugno 2021: notizie false

In questo provvedimento il soggetto che ha proposto reclamo lamentava una lesione della propria reputazione in ordine ad un episodio da lui stesso rappresentante nell’atto di richiesta di cancellazione delle notizie dal motore di ricerca Google. Invero, lo stesso lamentava che la vicenda di cui era protagonista era una lite con un suo compaesano, episodio che si è chiuso il giorno dopo con la completa riappacificazione dei due contendenti, tant’è che la querela, che era stata depositata la sera precedente, è stata ritirata dal giornalista il giorno successivo a quello della lite. Lo stesso aveva, prima di adire l’Autorità Garante, proposto reclamo al motore di ricerca ove apparivano le notizie relative al proprio nome e cognome, vale a dire Google, specificando che una volta aver inoltrato a Google la richiesta di rimozione delle informazioni e delle notizie dal web, lo stesso aveva proceduto al rigetto delle stesse.

Google e la necessità di reperire le informazioni sul web

Infatti, secondo Google, sarebbe sussistente un interesse generale alla reperibilità delle predette informazioni a partire dal nominativo del reclamante, sulla base delle seguenti motivazioni, che qui si riportano sinteticamente:

-insussistenza del trascorrere del tempo, i contenuti di cui si chiedeva la deindicizzazione venivano pubblicati nell’aprile 2020, alcuni giorni dopo l’episodio della lite;

– ruolo ricoperto nella vita pubblica dal reclamante;

-natura giornalistica dei contenuti in questione relativi a notizie riportate da testate giornalistiche registrate quali “Fanpage” e “Worldmagazine”.

La decisione in base alle linee guida del 2014 sul diritto all’oblio

Il Garante ha ritenuto nel caso di specie di dover tenere in considerazione, in particolare, quanto indicato nei punti 2 e 5 delle richiamate Linee Guida del 2014. In base a queste, è necessario che non venga stigmatizzato il ruolo del pubblico interesse, invero chiunque deve avere la possibilità di cercare informazioni su soggetti che svolgono un ruolo nella vita pubblica, e rilevato che tra questi rientrano, ad esempio, politici e professionisti.

Altri provvedimenti correlati:

Provvedimento del 17 gennaio 2021 in tema di obsolescenza e non aggiornamento delle notizie.

Provvedimento del 24 giugno 2021 relativo alla figura professionale di medico qualificato.

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