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Site icon Diritto All'Oblio su Google – Come Rimuovere il Proprio Nome dai Risultati di Ricerca

Diritto all’oblio: fare reclamo al Garante della Privacy

Non è infrequente che un soggetto abbia la necessità che una notizia pregiudizievole ed obsoleta , nel senso di risalente venga rimossa dagli archivi dell’Internet.

Questa pretesa del singolo soggetto acquista il nome di  diritto all’oblio, ed equivale al diritto di essere dimenticati rispetto alle azioni commesse in passato o alle vicende – per lo più giudiziarie – in cui si è stati coinvolti, ma che continuano a pregiudicare il sentimento sociale di risentimento nei confronti del reo. L’interessato può rivolgersi per questo, attraverso l’istituto del reclamo, direttamente al Garante della Privacy per cancellare le notizie che appaiono su Google a lui pregiudizievoli. Il reclamo, infatti, è quello strumento che consente all’interessato di rivolgersi all’Autorità deputata per lamentare una violazione dei dati personali ai sensi dell’art. 7 GDPR.

Quali sono le ragioni per poter promuovere un reclamo al Garante

Prima di proporre il reclamo al Garante della Privacy, sarebbe bene chiedere allo stesso Google LLC di rimuovere o deindicizzare i contenuti pregiudizievoli dal motore di ricerca. Google infatti ha la possibilità in autonomia e senza provvedimento giudiziale di cancellare una notizia obsoleta che crea danno sociale e riabilitativo all’interessato. Se il Team di Google però non si determina a favore del diritto all’oblio, allora il soggetto che ne ha, ancora, interesse può adire l’Autorità Garante della privacy.

Come fare per proporre reclamo

Il reclamo al Garante è un atto circostanziato con il quale si rappresenta una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016 e degli artt. da 140-bis a 143 del Codice della privacy.

Al reclamo segue un’istruttoria preliminare ed un eventuale successivo procedimento amministrativo formale che può condurre all’attuazione dei provvedimenti di cui all’articolo 58 del Regolamento.

La presentazione del reclamo è gratuita ed avverso la decisione è ammesso il ricorso giudiziale dinanzi al Tribunale ai sensi degli artt. 143 e 152 del Codice e dell’articolo 58 del Regolamento.

I soggetti che possono adire l’Autorità Garante della privacy per violazione del diritto all’oblio

Il reclamo può essere sottoscritto direttamente dalla persona interessata alla rimozione dei risultati di ricerca e delle informazioni personali da Google, dall’Avvocato che lo rappresenta, da un organismo o un’organizzazione o una associazione senza scopo di lucro. 

In questi ultimi casi è però necessario che l’interessato conferisca una procura ai depositari dell’azione. Altresì sia l’atto di reclamo che l’eventuale procura dovranno essere sottoscritti con firma autentica, con firma digitale o con firma autografa, in tal caso dovrà essere allegato anche un documento di riconoscimento in corso di validità.

Presentazione formale del reclamo

Il reclamo deve essere presentato: 

-a mano presso gli uffici del Garante, 

-a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.gdpd.it

-raccomanda A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma

Quando avrò la decisione del Garante Privacy?

Non è detto che il Garante decida positivamente, potrebbe infatti anche determinarsi in senso negativo e non riconoscere il diritto all’oblio se l’impatto della notizia e il diritto di cronaca prevalgono sul diritto all’oblio. I criteri valutativi cui viene fatto riferimento sono in tal senso: il tempo trascorso dal fatto oggetto della richiesta e la notorietà dell’interessato.

 

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