La conservazione per un tempo indefinito dei dati attraverso le ricerche o i prodotti Google consta all’interessato di informazioni pregiudizievoli, la quasi impossibilità di obliare le proprie colpe passate e di rimando gli compromette al reo la possibilità di ricostruirsi una nuova identità sociale.
Il diritto all’oblio si configura come il diritto alla rimozione dei propri dati personali, al fine dell’osservanza del diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il titolare di quelle informazioni che ha diffuso pubblicamente su un sito web o una pagina contenuti pregiudizievoli, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.
I motori di ricerca, come il più noto Google hanno in ogni caso messo a disposizione diverse tutele per colui che voglia rimuovere notizie dalle query Google, anche a discapito dell’informazione pubblica cui le notizie stesse si fanno portavoce.
Ciononostante, potrebbe non essere sufficiente adire il motore di ricerca, ma potrebbe essere necessario ottenere un vero e proprio provvedimento giudiziario.
I Provvedimenti del garante Privacy
Il Garante Privacy è l’autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy del 1996 e poi dal codice in materia di dati personali del 2003, preposta per la tutelare, appunto, la privacy, i diritti ed il rispetto della regolamentazione sul trattamento dei dati personali.
Il Garante negli ultimi tempi è stato investito da molte controversie in relazione all’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati personali dalla rete e del diritto all’oblio. È possibile adire al Garante tramite un apposito reclamo e questo deciderà sulla cancellazione o meno delle notizie che secondo l’interessato sono pregiudizievoli.
Provvedimento del Garante Privacy: vicende false, la scissione del tempo del procedimento da quello del fatto storico
L’interessato lamentava il pregiudizio derivante dalla perdurante diffusione di informazioni ad opera di alcuni siti Internet, relativi alla vicenda giudiziaria che era ancora in corso. L’interessato aveva rilevato il decorso di quattro anni dall’inizio delle indagini e sostenuto che l’attualità della notizia debba essere riferita non al procedimento giudiziario, ma al fatto storico, il quale era ormai passato da tempo. La ragione è da rinvenirsi nella circostanza secondo la quale in caso contrario si rischierebbe di dilatare eccessivamente i tempi per l’invocazione del “diritto all’oblio”, subordinandolo ai tempi della giustizia italiana e differenziandosi da soggetto a soggetto. Ancora, il ricorrente lamentava che senza il motore di ricerca di Google le medesime informazioni che gli avevano causato un pregiudizio, non sarebbero state connesse tra di loro, mentre per effetto di esso si fornisce una visione complessiva di una moltitudine di aspetti della vita privata di una persona, con forti ripercussioni negative specie per chi eserciti attività di impresa, la cui reputazione può essere, anche solo per notizie parziali, irrimediabilmente compromessa.
La decisione del Garante
Il Garante al fine di decidere ha richiamato i criteri espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea Google Spain e successivamente, ulteriormente delineati dal Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali, c.d. “Linee Guida”, WP 225, adottate il 26 novembre 2014. Ebbene secondo i summenzionati principi non possono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per la deindicizzazione, tenuto conto che, il diritto all’oblio non può essere nella specie invocato alla luce dello scarso intervallo di tempo intercorso dalla pubblicazione delle notizie e del permanere dell’interesse pubblico alla conoscenza delle vicende in questione, anche in considerazione dell’attività professionale svolta dal reclamante e dell’entità delle accuse e la dimensione dell’attività di impresa svolta dal reclamante stesso.
Provvedimenti correlati:
Provvedimento del 10 gennaio 2019 nr. 9090292
Provvedimento del 13 dicembre 2018 nr. 9075202