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Site icon Diritto All'Oblio su Google – Come Rimuovere il Proprio Nome dai Risultati di Ricerca

Rimuovere informazioni da Google: cosa accade con le notizie sulla Gazzetta Ufficiale

La vicenda di cui oggi vogliamo parlare in questo articolo è quella inerente al provvedimento  del garante privacy che inerisce alla vicenda per cui un soggetto faceva reclamo al Garante. Per meglio dire il reclamante era un avvocato il quale aveva, appunto, proposto richiesta di rimozione dei contenuti avverso alcune delle URL istituzionali in cui il suo nome compariva associato alla notizia della sua non abilitazione in Italia ma all’estero. Google gli aveva da tempo rigettato la richiesta con la motivazione secondo la quale le URL che si assumevano essere pregiudizievoli erano riferite ad una “pubblicazione effettuata da un ente pubblico”. Con una nota del luglio 2021 Google dichiarava, di non aver potuto eseguire provvedimento positivo avverso la richiesta di  deindicizzazione dell’avvocato, poiché le URL incriminate indicizzavano a loro volta ad un decreto emanato dal Ministero della Giustizia. Solo per questo motivo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il procedimento di deindicizzazione 

Per deindicizzazione si intende quel procedimento opposto alla indicizzazione, che rende non direttamente accessibile un determinato contenuto attraverso i motori di ricerca esterni all’archivio in cui quel contenuto si trova. Quest’ultimo è cosa ben diversa dalla rimozione delle informazioni, le quali vengono eliminate del tutto dalla rete. Il GDPR ha previsto in ogni caso che il diritto alla deindicizzazione delle informazioni obsolete o pregiudizievoli alla sola presenza di alcuni determinati presupposti, sempre che gli stessi questi rispettino i diritti fondamentali. In questo senso, come si collima condivisibile giurisprudenza, il diritto all’oblio del singolo interessato, che accetta carattere di diritto fondamentale costituzionalmente garantito; in altro luogo tale diritto del singolo deve essere controbilanciato in via di assoluta necessità con l’interesse collettivo ad essere informati sulle vicende di cronaca, che si traduce in un più generale interesse storiografico della notizia presentata e diffusa in rete. Orbene tale diritto alla deindicizzazione ed alla rimozione dei dati personali da internet può essere esercitato ogni volta che il trattamento dei dati personali sia illegittimo, non più attuale o necessario e che sia effettuato in assenza del consenso dell’interessato

Interessante è la nota dell’avvocato che ha scritto nei confronti del browser di Google

L’avvocato, nonostante la richiesta respinta, ha tenuto a sottolineare il proprio titolo professionale, tale che utilizza questo argomento a sostegno delle sue tesi istruttorie, al fine di convincere il garante o Google ad accogliere la deindicizzazione o la rimozione dei contenuti per lui pregiudizievoli. Invero, se da un lato è pacifica la sussistenza di un interesse della collettività, nonché della reperibilità delle informazioni relative al soggetto in qualità di avvocato, non si può eludere che lo stesso diritto di reperibilità gli crea un danno tale da compromettere la sua reputazione professionale. Il reclamante chiarisce di aver superato l’esame in Italia e non in Spagna, “acquisendo così non il titolo di Abogado ma di Avvocato, come invece è rappresentato sulla pagina web istituzionale”. I contenuti della pagina, secondo il reclamante sono connotati da obsolescenza, motivo per cui ai sensi dell’art. 17 GDPR possono essere rimossi poiché non più osservanti il diritto alla publica informazione ed all’interesse storiografico della collettività. Anzi, fli stessi operano l’effetto inverso, risultano essere di natura fuorviante per il pubblico, poiché rappresentanti l’avvocato “quale esercente la professione in virtù di un titolo diverso da quello effettivamente utilizzato”.

Cosa dice il Garante

Il garante, sentite le argomentazioni a sostegno delle due tesi opposte, stabilisce la infondatezza del reclamo per cui la ufficiale di cui si chiede la rimozione, chiarisce solo il riconoscimento del titolo professionale ottenuto in Spagna, senza aggiungere alcun elemento in ordine alla valutazione della professionalità dell’avvocato, dunque lo stesso non ha motivo di vedersi compromessa la reputazione.

 

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