Il diritto all’oblio, disciplinato dall’art. 17 del GDPR, cioè il Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, viene in essere nel momento in cui un soggetto vuole essere dimenticato sul web. La norma con una formulazione abbastanza chiara enuclea le cause alla presenza delle quali l’interessato può vantare il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rimozione delle notizie che gli creano un pregiudizio sia alla reputazione fisica che online.
Un classico esempio è quello di un soggetto che può richiedere la cancellazione del proprio nome da Google caso in cui i propri dati personali non siano più indispensabili rispetto alle finalità raccolti o quando lo stesso abbia posto in essere un comportamento tale da revocare il consenso al trattamento dei dati personali.
Il livello normativo del diritto all’oblio
A livello normativo, per far fronte a questi problemi, nel 2016 è stato introdotto il nuovo Codice della Privacy con il Regolamento (UE) nr. 679/2016, anche definito come GDPR – letteralmente General Data Protection Regulation, in materia di protezione dei dati personali il quale attraverso l’art. 17 introduce degli importanti strumenti a tutela del diritto all’oblio anche conosciuto come il diritto all’essere dimenticati o anche diritto alla cancellazione.
Ma, prescindendo dalla cancellazione delle notizie che ci riguardano attraverso il beneficio del diritto all’oblio, come possiamo fare, invece, per rimuovere o quantomeno per segnalare un contenuto a Google che riteniamo violativo delle linee guida imposte dal motore di ricerca.
Quando non si applica il diritto alla cancellazione dei dati personali su internet?
Sempre ai sensi dell’art. 17 il diritto all’oblio può essere applicato in presenza di limitazioni.
Invero nel diritto nazionale il diritto all’oblio non ha carattere di assolutezza. Invero, questo deve essere sempre bilanciato con altri diritti, ad esempio da un lato, l’interesse economico del gestore del motore di ricerca e, dall’altro, con l’interesse del pubblico di accedere a quelle determinate informazioni.
Ai sensi dell’art. 17 viene definito come paragrafi 1 e 2, non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
-per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
-per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
-per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità;
-a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici laddove il diritto all’oblio rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
-per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.