Il diritto all’oblio è considerato quale diritto all’essere dimenticati, e dunque, a non essere più trovati sul web. Questo può essere richiesto da chiunque abbia un interesse concreto, salvo i limiti di legge, a non vedersi più associato ad una certa notizia o un certo fatto. Nella prassi questo tipo di diritto viene richiesto più che altro da coloro che hanno subito o stanno subendo processi penali per poter riuscire ad ordinare i propri dati personali dal web. In questo senso si intende la richiesta di cancellazione dei dati che si presentano sotto forma di articoli o notizie nel web di dominio pubblico riguardanti il soggetto interessato. Si pensi a vicende riguardanti omicidi, reati tributari o casi di pedofilia, in queste particolari ipotesi viene da sé che il reo, soprattutto se interessato da una pronuncia assolutoria non voglia più essere accostato alla vicenda storica, e voglia avere la possibilità di vedere riabilitato il proprio nome ed il proprio status sociale. Non contando tutte quelle ipotesi di pronunce c.d. assolutorie, vale a dire di vicende o casi giudiziari che vengono trattati in maniera dettagliata all’interno della riforma Cartabia, si pensi anche alle ipotesi di notizie caricate in rete che siano erronee o obsolete, e che, tramite link o indici di informazioni, continuano in ogni caso a pregiudicare l’interessato nei propri rapporti sociali.
Il diritto all’oblio è n diritto che viene annoverato tra quelli con una recente origine, infatti la sua prima apparizione è stata nel 2013 in una sentenza, ormai famosa come sentenza Costeja, emessa dalla Corte di Giustizia Europea.
Il processo penale telematico ed il diritto all’oblio
Nel nuovo mondo digitale, anche il processo penale è stato rinnovato ed è stato approvato il c.d. nuovo processo penale telematico. Ma quali sono i rischi di siffatto procedimento per i dati dei soggetti che lo usano?
Partendo dalla fonte, il nuovo art. 110 c.p.p. individua, quale modalità generale di formazione di ogni atto del procedimento penale, quella digitale, con garanzia espressa di autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, interoperabilità e, ove previsto dalla legge, segretezza.
Le notificazioni telematiche
Un esempio del nuovo processo è la c.d. regola generale della notificazione per via telematica, ove il destinatario risulti titolare di un “domicilio digitale”, ad esempio un indirizzo pec. In questi casi, la notifica viene effettuata non più nella residenza fisica del soggetto ma presso l’indirizzo di posta elettronica certificata nell’ipotesi in cui il destinatario abbia dichiarato tale domicilio telematico, ad esempio eleggendo il proprio domicilio presso un Avvocato. Le comunicazioni che intervengono all’interno del processo penale telematico sono, in ogni caso protette, e non si può far alcun uso, ai sensi della legge sulla privacy, dei dati sensibili ivi presenti.